Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

2.2.7. Capitolo 7: Vigilanza e sorveglianza

Articolo 67 Verifica

La disposizione concretizza il mandato di verifica assegnato nel quadro della verifica basata sul diritto in materia di vigilanza conformemente all’articolo 84 capoverso 1 LInFi. Secondo l’articolo 67 capoverso 1 OInFi spetta alle società di audit incaricate verificare se le infrastrutture del mercato finanziario adempiono le obbligazioni risultanti dalle normative in materia di vigilanza e dalla relative basi contrattuali (in conformità con i regolamenti e altri atti amministrativi). L’articolo 67 capoverso 2 OInFi riprende la normativa in vigore concernente le sedi di negoziazione di cui all’articolo 13a capoverso 2 OBVM.

Articolo 68 Restituzione volontaria dell’autorizzazione

Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica la disposizione riprende il corrispondente requisito di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettera b OBN. Per la conclusione ordinata in caso di cessazione dell’attività («orderly winding-down») occorre predisporre, in applicazione dell’articolo 68 capoverso 1 OInFi, un piano che preveda, tra l’altro, una descrizione delle misure organizzative, finanziarie, personali e tecniche, identifichi gli ostacoli giuridici e le possibili soluzioni per superarli e presenti in modo trasparente le ipotesi di base. Il piano dovrà essere aggiornato su base regolare e sottoposto all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo per approvazione.

2.2.8. Capitolo 8: Disposizioni in materia di insolvenza

Secondo l’articolo 88 capoverso 1 LInFi si applicano per analogia gli articoli 24–37 e 37d– 37g LBCR. Sono incluse anche le competenze della FINMA che le consentono di adottare le decisioni e le disposizioni necessarie all’esecuzione delle procedure di risanamento e fallimento concernenti le infrastrutture del mercato finanziario (art. 28 cpv. 2 e art. 34 cpv. 3 LBCR). A queste procedure si applicano per analogia in particolare gli articoli 11 segg. e 40 segg. OIB-FINMA71, a meno che la FINMA non emani normative derogatorie per il risanamento o il fallimentare per le infrastrutture del mercato finanziario.

Articolo 69 Protezione del sistema

Nel primo capoverso la disposizione riprende l’articolo 53 OIB-FINMA. Nel concetto di «Istruzione» di cui all’articolo 89 capoverso 2 LInFi non rientrano quindi solo le istruzioni di pagamento direttamente collegate alle transazioni emesse all’interno di un sistema di

un’infrastruttura del mercato finanziario registrata, ma anche istruzioni di pagamento indipendenti dalle transazioni o di carattere generale (cfr. anche art. 2 lett. i della direttiva sul carattere definitivo del regolamento). L’articolo 69 capoverso 2 OInFi opera un allineamento con l’articolo 5 capoverso 1 della direttiva sul carattere definitivo del regolamento che corrisponde all’obiettivo dell’articolo 27 capoverso 2 LBCR72, a sua volta ripreso nell’articolo 89 capoverso 2 LInFi73.

Articolo 70 Prevalenza degli accordi in caso di insolvenza

Il capoverso 1 riprende il vigente articolo 55 OIB-FINMA. L’espressione «accordo di compensazione» ai sensi degli articoli 90 capoverso 1 lettera a e 91 capoversi 1 e 3 LInFi comprende tutti i tipi di accordi di compensazione (cfr. anche art. 2 lett. k della direttiva sul carattere definitivo del regolamento e l’art. 2 cpv. 1 lett. n della direttiva relativa ai contratti di garanzia finanziaria74). In particolare comprende, per esempio, gli accordi di netting inseriti nel

71 RS 952.05

72 FF 2010 3513, pag. 3534 seg.

73 FF 2014 6445, pag. 6522.

74 DIRETTIVA 2002/47/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria. [conformemente alla DIRETTIVA 2009/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di paga-