Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
master agreement della ISDA (International Swaps and Derivatives Association), nel global master repurchase agreement dell’ICMA (International Capital Market Association), nello european master agreement della EBF (European Banking Federation) e nello swiss master agreement per strumenti derivati OTC dell’ASB.
Per quanto riguarda il «trasferimento» previsto all’articolo 90 capoverso 1 lettera c e
all’articolo 91 capoversi 1 e 3 LInFi, l’articolo 70 capoverso 2 OInFi, con riferimento al trasferimento di crediti e obbligazioni, stabilisce in particolare che con questo termine si debbano intendere anche le operazioni di chiusura e riapertura di posizioni. Ai sensi dell’articolo 70 capoverso 3 OInFi, le garanzie, quali per esempio un diritto di pegno regolare o irregolare, possono essere trasferite a un nuovo partecipante o a un partecipante indiretto senza dover essere nuovamente costituite. Analogamente all’articolo 39 EMIR, la protezione prevista dalla legge copre tutti i valori patrimoniali e le garanzie prestate, siano essi sotto forma di effetti o di moneta scritturale trasferita a titolo di garanzia.
Può tuttavia essere oggetto di trasferimento solo ciò che nella catena di clearing può a sua volta essere ceduto ad altri partecipanti o partecipanti indiretti sotto forma di posizione e garanzia (di norma, come diritto di pegno irregolare), ossia ne può essere trasferita la proprietà ovvero può essere detenuto presso controparti centrali da partecipanti o partecipanti indiretti nella catena delle operazioni. Si tratta quindi di posizioni nette che nell’operazione successiva vengono cedute per contratto a un altro partecipante o partecipante indiretto. Il trasferimento di valori patrimoniali che sono soltanto oggetto di un accordo bilaterale tra il partecipante o partecipante indiretto e il suo cliente, ma che nella catena delle operazioni non sono stati ceduti, è quindi escluso. Il valore residuo dei crediti e delle garanzie costituite come diritto di pegno irregolare rimasto al rispettivo partecipante in caso di suo fallimento diventerebbe parte della sua massa fallimentare (cfr. l’art. 90 cpv. 2 e art. 91 cpv. 2 e 3 LInFi).
Articolo 71 Differimento della disdetta di contratti
La disposizione riprende in un primo tempo lo stesso elenco dell’attuale articolo 56 capoverso 1 OIB-FINMA. Tale elenco ha carattere esemplificativo, cosa che permette di differire la disdetta anche di altri contratti finanziari oltre a quelli citati all’articolo 71 capoverso 1 OInFi (ad es. contratti di locazione, di lavoro, di fornitura). L’articolo 71 capoverso 2 OInFi costituisce un allineamento all’articolo 12 capoverso 2bis OBCR, che secondo l’allegato alla OInFi è destinato ad essere ripreso nella LBCR. Si rinvia alle relative spiegazioni.
2.3. Titolo 3: Comportamento sul mercato
2.3.1 Capitolo 1: Commercio di derivati
2.3.1.1. Sezione 1: Disposizioni generali
Articolo 72: Investimenti collettivi di capitale
Al capoverso 1 la disposizione chiarisce che anche per gli investimenti collettivi di capitale, come per tutte le controparti finanziarie, ai fini dell’attribuzione a una categoria di controparti fa fede la media mobile della posizione lorda di tutte le operazioni in derivati in corso
nell’ambito di un investimento collettivo di capitale.
Il capoverso 2 stabilisce a chi spetta in concreto l’obbligo di agire per l’investimento collettivo di capitale, a seconda della sua natura giuridica, nell’ambito del commercio di derivati. Nel caso degli investimenti collettivi di capitale contrattuali la responsabilità spetta alla direzione del fondo o eventualmente anche a un gestore patrimoniale, purché a questo siano stati trasferiti gli obblighi legati ai derivati, ad esempio l’obbligo di contenere i rischi.
Articolo 73 Imprese
Il termine «impresa», pur non essendo chiaramente definito nel CO, è utilizzato in numerosi contesti, a volte riassumendo forme giuridiche del più vario tipo (ad es. art. 929 o 944 CO),
mento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti].