Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

altre volte invece anche con riferimento a una forma giuridica ben specifica (ad es. art. 685b CO per la SA o l’art. 862 CO per la società cooperativa). Per le esigenze del commercio di derivati e nell’ottica della certezza del diritto è sufficiente se le imprese vengono considerare solo quando sono state iscritte nel registro di commercio.

In caso di operazioni in derivati transfrontaliere con controparti estere, le controparti con sede in Svizzera sono tenute a rispettare determinati obblighi imposti dalla legge. A questo proposito, il capoverso 2 intende chiarire il concetto di «impresa estera», poiché di norma questa non è iscritta nel registro di commercio. Alla luce dell’ampio concetto di impresa in Svizzera – che ad es. comprende anche la società in nome collettivo – non è appropriato utilizzare unicamente il concetto di persona giuridica. Per analogia esso comprende quantomeno anche i trust (rappresentanti fondi giuridicamente speciali) e le strutture ad essi paragonabili come le personal investment company, le fondazioni, i familiy office e i family trust, motivo per cui in questa sede essi vengono citati separatamente (cfr. al riguardo anche la Convenzione dell’Aia 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, del75). In conclusione, anche per affinità con il concetto di impresa secondo la legislazione dell’UE, si basa l’interpretazione sul fatto che un’impresa estera sia o meno dedita a

un’attività economica (offerta di merci o servizi sul mercato), a prescindere sostanzialmente dalla sua forma giuridica o dalle sue modalità di finanziamento.

Articolo 74 Succursali

Al capoverso 1 il Consiglio federale si avvale della competenza assegnatagli dall’articolo 93 capoverso 5 LInFi per assoggettare alle disposizioni del commercio di derivati le succursali svizzere di controparti estere laddove manca una normativa o una sorveglianza equivalente (nel loro Paese d’origine). La FINMA, chiamata a decidere per le controparti finanziarie nel singolo caso in merito a tale assoggettamento, effettua l’assoggettamento solo se i requisiti per la regolamentazione estera descritti all’articolo 77 OInFi non corrispondono in punti essenziali. Benché raro, un caso di questo genere potrebbe verificarsi se le operazioni di una simile succursale potrebbero avere un’influenza diretta, prevedibile e sostanziale sulla stabilità finanziaria in Svizzera. Il capoverso 1 stabilisce inoltre che l’assoggettamento delle succursali svizzere di controparti estere di cui al presente capitolo può interessare solo le operazioni in derivati che vengono effettuate dalle stesse succursali (ma non da altre società del gruppo). Gli obblighi di una controparte coinvolgono anche le relative succursali, in quanto giuridicamente sono parte integrante della controparte. Per motivi di chiarezza, il capoverso 2 stabilisce che queste disposizioni sono applicabili anche alle succursali estere di controparti (svizzere); le quali, comunque, sono soggette anche alle regole del Paese estero.

Articolo 75 Eccezioni per altre istituzioni pubbliche

In conformità con la normativa in vigore nell’UE, la disposizione menziona altre istituzioni pubbliche non contemplate dalla legge che, oltre all’obbligo di comunicazione, non devono soddisfare altri obblighi nel commercio di derivati (cfr. art. 1 par. 4 e 5 EMIR).

Per quanto riguarda l’eccezione, di cui al capoverso 1 lettere a e b, per le operazioni in derivati con banche centrali estere e la Banca centrale europea (BCE), appare opportuno assoggettarle solo all’obbligo di comunicazione che – conformemente al campo di applicazione territoriale della legge – può coinvolgere soltanto la controparte svizzera. Nell’UE le banche centrali non sono contemplate dal regolamento EMIR, finché si tratta di membri del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) (cfr. art. 1 par.4 lett. a EMIR).

Le eccezioni per le operazioni con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (lett. c e d) corrispondono alla normativa in vigore nell’UE (art. 1 par. 5 lett. c EMIR).

Il capoverso 1 lettera e riprende a complemento dell’eccezione stabilita dalla legge (art. 93 cpv. 4 lett. b LInFi) la disposizione derogatoria dell’UE per enti del settore pubblico (cfr. art. 1 par. 5 lett. b EMIR).

75 RS 0.221.371