Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
Analogamente, il capoverso 1 lettera f include nella disposizione derogatoria anche determinate «banche nazionali di incentivazione» che operano su mandato statale, sempreché non siano in concorrenza con altre banche e non perseguano principalmente uno scopo di lucro.
Conformemente alla legge, le banche multilaterali di sviluppo sottostanno già solo all’obbligo di comunicazione (art. 93 cpv. 4 lett. a LInFi). Esse corrispondono dal punto di vista terminologico a quelle dell’UE e sono anche identiche a quelle elencate dalla FINMA nella sua circolare «Rischi di credito – banche» (allegato 1) (Gruppo della Banca mondiale comprese la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo [BIRS] e la Società finanziaria internazionale [SFI], Banca asiatica di sviluppo [Asian Development Bank, ADB], Banca africana di sviluppo [African Development Bank, AfDB], Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo [BERS], Banca interamerciana di sviluppo [Inter-American Development Bank, IADB], Banca europea per gli investimenti [BEI], Fondo europeo per gli investimenti [FEI], Banca nordica per gli investimenti [Nordic Investment Bank, NIB], Banca di sviluppo dei Caraibi [Caribbean Development Bank, CDB], Banca islamica di sviluppo [Islamic Development Bank, IDB], Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa [Council of Europe Development Bank, CEDB]).
I capoversi 2 e 3 concedono la necessaria flessibilità per esonerare nel singolo caso le operazioni con banche centrali estere dall’obbligo di comunicazione, a condizione che alla BNS o alle operazioni da essa eseguite sia concesso un esonero analogo dalla normativa estera in questione.
Articolo 76 Derivati esclusi
Oltre ai prodotti strutturati menzionati dalla legge (art. 94 cpv. 3 lett. a LInFi), devono essere esclusi dal titolo 3 anche tutti gli altri derivati emessi sotto forma di cartevalori o di diritti valori che non rientrano nel concetto di prodotti strutturati. I warrant in particolare, estremamente diffusi, non possono essere considerati prodotti strutturati nel senso stretto del termine. Trattandosi di strumenti soggetti a cartolarizzazione o dematerializzazione (e in ragione della trasferibilità che ne consegue), essi sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento EMIR (art. 2 n. 5 EMIR in combinato disposto con l’allegato I sezione C punto 1 MiFID II) ai sensi delle norme in vigore nell’UE. La situazione in Svizzera è paragonabile a quella
dell’UE, in quanto anche da noi questi tipi di derivati possono essere strutturati come diritti fungibili di credito nei confronti dei rispettivi emittenti ed essere emessi come cartevalori o diritti valori e quindi essere liberamente trasferiti come titoli contabili. Per evitare che il campo di applicazione possa essere più ampio rispetto a quello dell’UE, in virtù dell’articolo 94 capoverso 4 LInFi è necessaria l’ulteriore eccezione per i derivati strutturati come diritti di credito facilmente negoziabili. In considerazione dell’uso simile che ne viene fatto e della natura secondaria di un elemento derivato eventualmente già esistente, anche i depositi strutturati sono esclusi.
Articolo 77 Adempimento di obblighi secondo il diritto estero
Occorre innanzitutto osservare che l’articolo 95 LInFi intende in primo luogo rilevare le operazioni in derivati transfrontaliere, ma la sua formulazione non esclude le operazioni tra controparti svizzere. È dunque possibile che due controparti svizzere assoggettino la loro operazione in derivati alla legislazione dell’UE (a condizione che questa sia riconosciuta equivalente dalla FINMA). Occorre però anche chiarire che in tal modo non si affronta nel singolo caso la questione di principio di quale controparte debba adempiere quali obblighi di legge, ma che in una prima fase va presa una decisione sulla base delle disposizioni della LInFi. In base al diritto estero sarà possibile stabilire solo e soltanto in una seconda fase in che modo si debba concretamente adempiere l’obbligo in questione.
Non occorre che il diritto estero sia ogni volta il diritto in vigore nel Paese della controparte. Ad esempio può succedere che una controparte giapponese compensi con la succursale giapponese di una controparte svizzera applicando il diritto statunitense, se questo è stato riconosciuto equivalente dalla FINMA.