Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
Nella determinazione dell’equivalenza, alla FINMA viene naturalmente riconosciuto un certo margine di discrezionalità. Al riguardo sulla base del capoverso 1 un confronto tra i vari ordinamenti giuridici non va operato a livello di singolo regolamento ma, ai fini del risultato, in un’ottica generale dell’obbligo in questione. Poiché lo scopo primo di questa disposizione di legge consiste nell’evitare che regolamenti di vari Stati non compatibili tra loro possano ostacolare il commercio, l’assenza dell’equivalenza deve essere pronunciata con la dovuta cautela.
Per quanto riguarda infine gli obblighi di riduzione dei rischi, in ragione della loro natura questi vengono soddisfatti senza che la partecipazione di un’infrastruttura del mercato finanziario. Pertanto possono essere rispettati anche con il diritto estero senza che vi sia necessità dell’intervento di un’infrastruttura del mercato finanziario estera riconosciuta ai sensi
dell’articolo 95 lettera b LInFi.
Articolo 78 Flusso di informazioni all’interno del gruppo
Nel caso dei gruppi, per adempiere agli obblighi di cui al titolo 3 sarà opportuno, se non addirittura necessario, gestire i dati a livello centrale, presso il luogo all’interno del gruppo che maggiormente si addice allo scopo. A tal fine i dati, inclusi quelli relativi ai clienti, devono poter essere scambiati tra le società del gruppo e le relative succursali ubicate tanto sul territorio nazionale quanto all’estero, senza che al riguardo sia necessario il consenso del cliente. Se al riguardo occorre scambiare dati più dettagliati (ossia dati non utili ai fi-
ni dell’adempimento degli obblighi di cui al titolo 3), è necessario il consenso del cliente nel caso si tratti di dati personali; tale consenso può comunque essere contenuto in un documento generico di autorizzazione allo scambio dei dati all’interno del gruppo. Questa procedura è in linea anche con il regolamento applicabile in caso di comunicazione a un repertorio estero di dati sulle negoziazioni ai sensi dell’articolo 105 capoverso 4 LInFi.
Il flusso di informazioni agevolato all’interno di un gruppo è giustificato soprattutto perché in alcuni casi la legge produce effetti sul piano extraterritoriale, in riferimento alle società facenti parte di un gruppo e alle relative succursali all’estero (rilevamento di succursali estere di controparti svizzere, società di gruppo di controparti svizzere e controparti estere di controparti svizzere, ad esempio con riguardo all’obbligo di compensazione). L’auspicata riduzione dei rischi delle operazioni OTC da cui derivano gli obblighi legati alle operazioni su derivati può peraltro essere attuata solo se i rischi in questione vengono correttamente identificati, cosa che a sua volta comporta la centralizzazione delle informazioni all’interno di un gruppo di imprese.
In caso di coinvolgimento di società del gruppo o di succursali all’estero occorre garantire, con misure tecniche e organizzative adeguate, il rispetto del segreto bancario e della protezione dei dati secondo il diritto svizzero.
Articolo 79 Dichiarazione circa le caratteristiche della controparte
Il capoverso 1 stabilisce chiaramente che la dichiarazione circa le caratteristiche della controparte si non applica solo in riferimento all’obbligo specifico legato al commercio di derivati in relazione al quale è stata comunque resa nota alla controparte ma, conformemente alla legge, si applica a tutti gli obblighi legati al commercio di derivati. La dichiarazione contiene dati riguardanti le eccezioni all’assoggettamento (art. 94 LInFi), la qualifica di controparte finanziaria o non finanziaria o anche di piccola controparte.
Il capoverso 2 chiarisce, ai fini della certezza del diritto, che la dichiarazione circa le caratteristiche della controparte rimane sostanzialmente valida fintantoché la controparte interessata non comunica alle altre controparti una modifica della sua classificazione.
Articolo 80 Swap su valute e contratti in cambi a termine
Gli swap su valute e i contratti in cambi a termine (cfr. art. 101 cpv. 3 lett. b, art. 107 cpv. 2 lett. b e art. 113 cpv. 3 lett. b LInFi) possono essere regolati sia in termini reali («physically settled») che in contanti («cash settled»). Le operazioni regolate in termini reali vengono eseguite secondo il principio del pagamento contro pagamento e nella LInFi, per analogia