Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
con il regolamento applicabile negli USA, sono pertanto escluse dall’obbligo di compensazione, di riduzione dei rischi e di commercio. Il restante rischio di regolamento («settlement risk») può essere ridotto regolarmente e con svariate misure, cosa che è spiegata chiaramente nell’ordinanza. A titolo di esempio, si citano le seguenti misure atte a minimizzare i rischi: (i) regolamento tramite CLS (non disponibile però per tutte le valute); (ii) accordi di compensazione (il cosiddetto «payment netting»), che riducono i flussi effettivi di pagamenti; (iii) regolamento «conto contro conto», nel quale il pagamento di una valuta da parte della banca presso cui è aperto il conto viene eseguito solo quando il conto del cliente nella valuta nella quale il pagamento è dovuto presenta fondi sufficienti.
Con questa disposizione dell’ordinanza si vuole inoltre porre rimedio a una svista del legislatore, stabilendo che in tutte e tre le disposizioni di legge interessate (art. 101 cpv. 3 lett. b, art. 107 cpv. 2 lett. b e art. 113 cpv. 3 lett. b LInFi) gli strumenti finanziari da escludere sono gli stessi, nello specifico gli «swap su valute e i contratti in cambi a termine, nella misura in cui sono regolati secondo il principio pagamento contro pagamento («payment versus payment») (nell’art. 107 è stata per errore omessa la parte finale della frase).
In questa sede, senza che venga esplicitamente ripreso nell’ordinanza, viene chiarito anche che nel concetto di «prestito di valori mobiliari» ai sensi dell’articolo 94 capoverso 3 lettera b LInFi sono ovviamente incluse anche le operazioni pronti contro termine, che quindi non sono da considerarsi strumenti derivati.
2.3.1.2. Sezione 2: Compensazione per il tramite di una controparte centrale
Il presente capitolo contiene disposizioni d’esecuzione complementari relative all’inizio dell’obbligo di compensazione, alle operazioni non considerate e ai valori soglia per piccole controparti non finanziarie e finanziarie nonché alle operazioni infragruppo transfrontaliere.
In ragione del carattere internazionale del commercio di derivati OTC e del fatto che le catene delle transazioni di norma contengono elementi di carattere transfrontaliero, per la determinazione dei derivati da assoggettare all’obbligo di compensazione la FINMA considera se le categorie di derivati in questione sono già soggetti all’obbligo di compensazione anche in altri Paesi, in particolare nell’UE e negli USA. In seguito la FINMA descrive in termini generici e astratti (senza citare singoli titoli) i derivati da assoggettare all’obbligo di compensazione. Secondo la legge possono essere assoggettati a un obbligo di compensazione solo i derivati per i quali è disponibile un’infrastruttura di compensazione sufficiente (con una sufficiente scalabilità). Di regola ne consegue che il rispettivo derivato viene compensato per il tramite di più controparti centrali approvate o riconosciute.
La FINMA ha la facoltà di stabilire secondo i medesimi criteri che prodotti già assoggettati all’obbligo di compensazione possano esserne successivamente riesonerati. Per sua natura, l’obbligo di compensazione decade inoltre anche quando non esistono più controparti centrali sufficienti che ammettono il derivato alla compensazione (analogamente all’art. 5 par. 6 EMIR).
Articolo 81 Inizio dell’obbligo
La disposizione definisce la prima data a partire dalla quale le operazioni in derivati assoggettate dalla FINMA all’obbligo di compensazione devono essere di fatto compensate per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta. Agli operatori del mercato deve essere lasciato un ragionevole periodo di tempo per predisporre l’assoggettamento, adottare le necessarie misure e organizzare i processi. Alla luce di ciò, anche lo scaglionamento nel tempo in funzione di diverse categorie di controparti è giustificato. Determinante ai fini della valutazione delle caratteristiche di una controparte è la data di inizio dell’obbligo di compensazione. Ai sensi della presente disposizione, si definisce partecipante una controparte che alla pertinente data è partecipante delle corrispondenti controparti centrali per la compensazione di quelle operazioni in derivati che la FINMA ha assoggettato all’obbligo di compensazione.
Sono soggette all’obbligo di compensazione solo le operazioni concluse dopo l’inizio