Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

dell’obbligo di compensazione. Le operazioni concluse prima dell’inizio dell’obbligo di compensazione (ovvero prima della scadenza dei relativi termini di cui alle lett. a–c) non vanno pertanto – fatti salvi i casi di abuso di diritto – compensate a posteriori per il tramite di una controparte centrale (è escluso quindi il cosiddetto «frontloading»), neanche se le controparti modificano dopo l’inizio dell’obbligo di compensazione determinate condizioni (quali durata, importo nominale, prezzi, ecc.) dell’operazione precedentemente conclusa. Questo garantisce alle controparti, all’atto della conclusione dell’operazione, la necessaria trasparenza circa il sussistere o meno di un obbligo di compensazione, a tutto vantaggio della certezza del diritto. Rinunciando a un «frontloading» la Svizzera soddisfa con la sua attuazione una richiesta centrale dei partecipanti al mercato.76

Articolo 82 Operazioni non considerate

Il capoverso 1, esattamente come il precedente articolo, stabilisce chiaramente che le operazioni in derivati, concluse prima del superamento dei valori soglia oltre i quali subentra l’obbligo di compensazione, non vengono assoggettate a posteriori a tale obbligo. Ü determinante la data di superamento dei valori soglia; resta inteso che, come precedentemente indicato, una controparte può fidarsi della dichiarazione dell’altra controparte relativamente alle sue caratteristiche. Se la posizione media di una controparte scende al di sotto del valore soglia per un periodo di 30 giorni, detta controparte, previa comunicazione di tale circostanza alla controparte, viene nuovamente considerata piccola controparte finanziaria o controparte non finanziaria.

Dato che l’obbligo di compensazione non può essere soddisfatto unilateralmente, il capoverso 2 stabilisce che in caso di partecipazione di una controparte esclusa ai sensi dell’articolo 94 capoverso 1 LInFi l’obbligo di compensazione decade. Ciò si applica anche in caso di operazioni con controparti soggette unicamente all’obbligo di comunicazione ai sensi

dell’articolo 93 capoverso 4 LInFi e in caso di operazioni con persone fisiche che non sono controparti finanziarie o non finanziarie. Vanno distinte da queste le operazioni transfrontaliere, alle quali si applica l’articolo 102 LInFi.

Articolo 83 Operazioni in derivati volte a ridurre i rischi

I criteri esplicitati in questa disposizione si rifanno ampiamente ai corrispondenti regolamenti in vigore nell’UE (cfr. art. 10 del Regolamento delegato n. 149/2013). In sede di interpretazione si dovrà quindi tener conto nel singolo caso delle norme internazionali e dei loro sviluppi. Le operazioni in derivati volte a ridurre i rischi non devono essere prese in considerazione per il calcolo del valore soglia applicato a controparti non finanziarie (art. 98 cpv. 3 LInFi). Le controparti finanziarie devono tuttavia prendere in considerazione tali transazioni (l’art. 99 LInFi non conosce un’eccezione corrispondente).

Articolo 84 Valori soglia

I valori soglia relativi alle medie delle posizioni lorde nelle operazioni in derivati OTC in corso delle controparti non finanziarie vengono fissati in linea con l’ammontare dei valori soglia previsti dal regolamento EMIR (cfr. art. 11 del Regolamento delegato n. 149/2013). Con l’attuale tasso di cambio di 1 EUR = 1,05 CHF (giugno 2015), i valori stabiliti in questo articolo indicano che la soglia per una controparte svizzera si colloca leggermente al di sopra rispetto a quella prevista per una controparte europea. In questo modo dovrebbero essere in buona parte risolti i casi in cui una controparte non finanziaria europea si colloca nell’UE e in Svizzera rispettivamente al di sotto e al di sopra del valore soglia per cui viene assoggettata a obblighi diversi. Se gli sviluppi internazionali o sostanziali variazioni dei tassi di cambio tra

76 All’epoca l’UE ha osservato al riguardo (par. 20 delle considerazioni relative al REGOLAMENTO (UE) n. 648/2012): «Per assicurare un’applicazione uniforme e coerente del presente regolamento e condizioni di parità tra operatori del mercato quando una categoria di contratti derivati OTC è dichiarata assoggettata all’obbligo di compensazione, tale obbligo dovrebbe applicarsi anche a tutti i contratti relativi a tale categoria di contratto derivato OTC stipulati a partire dalla data di notifica dell’autorizzazione di una CCP ai fini dell’obbligo di compensazione ricevuta dall‘AESFEM, ma prima della data a decorrere dalla quale l’obbligo di compensazione diventa efficace, purché i contratti in questione abbiano una durata residua superiore al minimo stabilito dalla Commissione.»