Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

il franco e l’euro lo richiedono, gli eventuali adeguamenti possono quindi essere effettuati a livello di ordinanza. Esattamente come nell’UE, il superamento di un valore soglia determina l’insorgere di un obbligo di compensazione in generale (e non solamente per la categoria di derivati oggetto del superamento).

Per le controparti finanziarie il valore soglia è di 8 miliardi di franchi.77 Circa 2078 banche e poche imprese di assicurazione supereranno questo valore soglia e pertanto saranno considerate grandi controparti finanziarie. Nel caso degli istituti di previdenza non sono disponibili i dati necessari per formulare osservazioni di questo tipo; se si considera che tra loro solo circa 30 istituti presentano un totale di bilancio di oltre 3 miliardi di franchi, si può presupporre che solo alcuni di essi saranno considerati grandi controparti finanziarie.

Il valore soglia è applicato a livello di gruppo finanziario, ragion per cui nel calcolo occorre prendere in considerazione le posizioni in derivati di tutte le società del gruppo. Se il valore soglia viene superato a livello di gruppo finanziario, ogni unità subordinata è considerata grande controparte finanziaria, anche se il suo importo nominale delle posizioni in derivati – considerato singolarmente – è inferiore al valore soglia.

Diversamente da quanto avviene per le controparti non finanziarie, per le controparti finanziarie non è prevista una suddivisione per categorie di derivati e nel calcolo vengono considerate anche eventuali operazioni in derivati volte a ridurre i rischi, motivo per cui risulta giustificato un valore soglia più alto rispetto alle controparti non finanziarie. Gli 8 miliardi di franchi corrispondono altresì al valore soglia relativo all’obbligo di versare i margini iniziali secondo le raccomandazioni del BCBS e della IOSCO (in questo valore soglia – diversamente da quello discusso in questa sede – sono però inclusi i derivati su valute [cfr. art. 85 lett. g più sotto]).

Le operazioni in derivati all’interno di un gruppo vengono considerate per entrambe le controparti e sono pertanto conteggiate due volte a livello di gruppo per il calcolo del valore soglia.

Articolo 85 Media di una posizione lorda

I criteri esplicitati in questa disposizione si rifanno ampiamente alle corrispondenti normative in vigore nell’UE (cfr. al riguardo ESMA EMIR Q&A OTC-Question 379). In sede di interpretazione si dovrà tener conto, caso per caso, degli standard internazionali e dei loro sviluppi. Sono esclusi dal calcolo i derivati per i quali non vige l’obbligo di compensazione in virtù delle disposizioni della legge o della presente ordinanza. In particolare, nel calcolo volto a determinare un valore soglia ci si deve basare sugli importi nominali («notional values»)

dell’operazione in derivati in corso. L’importo nominale corrisponde di volta in volta

all’importo cui fanno riferimento le controparti ai fini del calcolo delle prestazioni contrattuali. Generalmente corrisponde al valore sottostante al momento della conclusione

dell’operazione in derivati. Il valore soglia si calcola quindi sommando il lordo dei valori nominali di tutte le operazione in derivati in corso.

Gli swap su valute e i contratti in cambi a termine compensati («physically settled») in termini reali (cfr. art. 80 OInFi) non sono interessati dalla disposizione relativa all’ammontare della media di una posizione lorda. Questo vale sia per le controparti non finanziarie che per quelle finanziarie.

Se la media della posizione lorda di una controparte rimane al di sotto del valore soglia per un periodo di 30 giorni, la controparte torna a essere considerata una piccola controparte.

Articolo 86 Operazioni transfrontaliere

77 Negli Stati Uniti la distinzione tra piccola e grande controparte finanziaria non è effettuata in base al valore nominale delle posizioni in derivati, bensì in base al totale di bilancio. Di conseguenza per la scelta del valore soglia svizzero applicabile alle controparti finanziarie non sussiste la possibilità di paragone a livello internazionale.

78 Se, all’articolo 85, gli swap su valute estere e i contratti in cambi a termine rientrassero pure nella media di una posizione lorda, sarebbero quasi 40 le banche a poter essere considerate grandi controparti finanziarie.

79 www.esma.europa.eu > Markets > Post-trading/EMIR > Documents