Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

La disposizione copre tutti i casi in cui la controparte estera non è soggetta all’obbligo di compensazione secondo il proprio diritto locale in relazione all’operazione in derivati in questione, indipendentemente dal motivo alla base dell’esclusione (obbligo di compensazione non previsto o non ancora in vigore, valori soglia non superati, controparte esclusa ecc.). In ragione dei valori soglia differenti, nelle operazioni transfrontaliere potrebbero verificarsi casi in cui una controparte estera risulta al di sopra del valore soglia secondo la legislazione svizzera e al di sotto secondo il diritto locale (o viceversa). Nella misura in cui il diritto estero è riconosciuto equivalente dalla FINMA, con questa disposizione si intende evitare qualsiasi penalizzazione dei partecipanti al mercato svizzeri. Se ad esempio una controparte non finanziaria con sede nell’UE fosse al di sotto del valore soglia secondo il regolamento EMIR (e quindi fosse esente dall’obbligo di compensazione), difficilmente andrebbe a concludere un’operazione in derivati con una controparte svizzera se, in virtù delle disposizioni svizzere, tale operazione dovesse essere compensata. Nel caso contrario (ovvero se l’obbligo di compensazione non è previsto dalla legislazione svizzera ma è previsto dal diritto locale), dal punto di vista del nostro Paese tale situazione non pone alcun problema poiché è la controparte estera a dover compensare l’operazione (l’introduzione della legge non comporta alcun cambiamento al riguardo).

Una controparte svizzera deve fare affidamento sulla sua controparte estera quando

quest’ultima dichiara di non essere soggetta all’obbligo di compensazione secondo il diritto dello Stato in cui ha sede (cfr. art. 97 cpv. 3 LInFi).

Articolo 87 Operazioni infragruppo

Per stabilire se una procedura di valutazione, di misurazione e di controllo dei rischi è adeguata o meno, per motivi di semplicità nel caso delle controparti non finanziarie è sufficiente verificare se la controparte in questione dispone di una tesoreria centrale professionale.

2.3.1.3. Sezione 3: Comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni

Articolo 88 Obbligo

Il capoverso 1 riprende l’approccio della legge, secondo cui vanno comunicate anche le operazioni effettuate con controparti che sono in parte o del tutto esonerate dagli obblighi legati al commercio con derivati (cfr. l’art 93 cpv. 4 LInFi e il messaggio in merito alla sezione 380).

Il capoverso 2 disciplina il caso in cui l’operazione in derivati è regolata presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione. In questo caso le controparti coinvolte nell’operazione in derivati non si conoscono, in quanto si limitano a trasmettere la loro offerta alla piattaforma di negoziazione.

Il capoverso 3 riprende, nello spirito, la regolamentazione della CFTC («U.S. Commodity Futures Trading Commission») e la prassi di mercato che ne deriva, in quanto anche la legge stessa si basa sul modello di comunicazione unilaterale statunitense. Un’ulteriore semplificazione è data dalla possibilità, per le parti, di accordarsi per iscritto sull’adempimento

dell’obbligo di comunicazione se entrambe le controparti presentano le medesime caratteristiche. Pertanto, anziché essere costrette a basarsi su una regolamentazione più o meno arbitraria, per maggiore semplicità le parti dovrebbero in questo caso potersi accordare sulla definizione dell’obbligo di comunicazione. In assenza di un accordo scritto tra le parti, alle operazioni in derivati su valute nelle quali non è chiaramente determinabile chi è l’acquirente e chi il venditore (ad es. i «forward rate agreement») si possono applicare, come approccio di soluzione, le regole ISDA che prevedono l’uso dell’ordine alfabetico (sigla della valuta per i derivati su valute e nome per gli altri derivati). Se le parti, come previsto dal capoverso 3, si accordano sull’obbligo di comunicazione, ne risulta un’attribuzione dell’obbligo normativo (e non una semplice delega dell’obbligo di comunicazione). La modalità e la portata della comunicazione sono identiche a quelle previste nel caso in cui la parte che effettua la comuni-

80 FF 2014 6445, pag. 6534.