Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

cazione è soggetta all’obbligo di comunicazione in ragione della regola di attribuzione prevista dalla legge. L’accordo sull’adempimento dell’obbligo di comunicazione non ha comunque alcuna ripercussione sullo status contrattuale delle parti (ad es. per quanto concerne la qualifica di acquirente o venditore) e non comporta quindi alcun cambiamento della designazione della parte (acquirente o venditore) nella comunicazione della transazione.

Il capoverso 4 permette di attuare l’articolo 105 capoverso 4 LInFi e di precisare che

nell’ambito delle comunicazioni relative alle transazioni non è sostanzialmente necessario il consenso del cliente per effettuare una comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni nazionale o estero in quanto l’obbligo di comunicazione è previsto per legge. Sono fatte salve le esigenze della legge federale sulla protezione dei dati (art. 4 cpv. 4 LPD) e della circolare FINMA 2008/7 «Outsourcing – banche»81, dalle quali possono scaturire determinati obblighi di informare il cliente.

Per quanto riguarda le comunicazioni delegate, la responsabilità per la comunicazione spetta alla parte delegante.

Articolo 89 Contenuto della comunicazione

Il contenuto della comunicazione corrisponde in ampia misura alle esigenze stabilite dal regolamento EMIR. Esso viene perlopiù definito nell’allegato 2. In alcuni pochi settori sono state previste eccezioni, riconducibili a specifiche circostanze svizzere.

Degno di nota è che la controparte soggetta all’obbligo di comunicazione deve sempre comunicare un «Legal Entity Identifier» (LEI) valido. Entrato in vigore nel 2012 a livello mondiale, questo codice permette l’identificazione univoca dei soggetti giuridici del mercato finanziario. La controparte, cui è rivolta la comunicazione, può però essere identificata anche con un codice LEI già scaduto oppure, se non dispone né di un codice LEI valido né di uno scaduto, con il codice standardizzato a livello internazionale che permette l’identificazione degli istituti nel traffico dei pagamenti (codice d’identificazione bancaria o business identifier code BIC). Se non si dispone nemmeno di un BIC, si può utilizzare un codice interno. Le persone fisiche vengono identificate con un codice interno, fermo restando che per un’intera relazione

d’affari è possibile utilizzare più codici interni a condizione che sia comunque possibile un’identificazione univoca. La comunicazione non contiene dati su un eventuale avente economicamente diritto.

I cosiddetti «block trade» (nei quali viene assunta una grossa posizione in un’unica soluzione e successivamente questa viene ripartita singolarmente) che non vengono ripartiti nell’arco della stessa giornata devono essere comunicati. Se la ripartizione avviene nell’arco della stessa giornata si può rinunciare alla comunicazione del «block trade». In entrambi i casi bisogna però comunicare le ripartizioni.

I prodotti OTC esotici sono generalmente composti da svariate singole operazioni in derivati. In questi casi la controparte soggetta all’obbligo di comunicazione è libera di decidere se trasmettere una comunicazione per il prodotto OTC esotico nella sua totalità o se comunicare singolarmente al repertorio di dati sulle negoziazioni le diverse operazioni in derivati.

La regolare esecuzione ovvero l’estinzione di un’operazione in derivati non costituisce cessazione e non è soggetta all’obbligo di comunicazione, in quanto la scadenza si evince dalla comunicazione originaria.

Articolo 90 Comunicazione di modifiche

Le modifiche dei dati da comunicare che sono registrati nei repertori di dati sulle negoziazioni sono conservate in un «log» che identifica la persona o le persone che hanno chiesto la modifica e se del caso compreso il repertorio di dati sulle negoziazioni come pure le ragioni della modifica, un timbro indicante data e ora e una descrizione chiara delle modifiche, tra cui i dati originari e i nuovi dati pertinenti di cui ai campi della sezione 2i della tabella contenuta nell’allegato 2 della presente ordinanza.

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