Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

Il contenuto delle comunicazioni da presentare è specificato nell’allegato 2 e si rifà sostanzialmente alle direttive dell’UE.

2.3.1.4. Sezione 4: Riduzione dei rischi

Le prescrizioni uniformi a livello internazionale volte a ridurre i rischi per i derivati OTC che neppure in futuro saranno compensati centralmente costituiscono un’esigenza fondamentale della normativa generale del commercio di derivati. Pertanto, negli ultimi anni sono state discusse intensamente sul piano internazionale le diverse tecniche di riduzione dei rischi e dai dibattiti sono emerse varie prescrizioni (minime) da parte della IOSCO e del BCBS, i standard setter internazionali. Le prescrizioni per ridurre i rischi operazionali (conferma tempestiva delle condizioni contrattuali, risoluzione di controversie, riconciliazione del portafoglio, compressione del portafoglio) sono sintetizzate nel documento «Risk Mitigation Standards for Non-Centrally Cleared OTC Derivatives» (gennaio 2015). Questo documento – oltre alle normative dell’UE82 – ha costituito anche una base essenziale per l’attuazione delle prescrizioni svizzere.

In merito alle prescrizioni sullo scambio di garanzie, il BCBS e la IOSCO hanno pubblicato il documento «Margin Requirements for Non-Centrally Cleared Derivatives» (marzo 2015).

Anche questo documento, unitamente alla corrispondente attuazione dell’UE, sono alla base della normativa svizzera.83

Articolo 91 Obblighi

Secondo l’articolo 107 capoverso 2 LInFi nessun obbligo di riduzione dei rischi si applica alle operazioni con controparti escluse di cui agli articoli 93 capoverso 4 e 94 capoverso 1 LInFi, vale a dire che neanche la rispettiva controparte della controparte esclusa deve rispettare tali obblighi (cfr. al riguardo ESMA EMIR Q&A OTC-Question 12[g]). Da quanto precede risulta opportuno che gli obblighi di riduzione dei rischi non vengano applicati a nessuna delle due parti di un’operazione effettuata con persone fisiche (cfr. cpv. 1).

Articolo 92 Conferma delle condizioni contrattuali

La disposizione si rifà all’articolo 12 del Regolamento delegato n. 149/2013. Con giorno operativo ai sensi del capoverso 1 si intende un giorno nel quale le banche situate nei Paesi in cui hanno sede le due controparti restano aperte tutto il giorno e svolgono le normali operazioni bancarie.

La conferma deve contenere le principali condizioni contrattuali e menzionare eventualmente il contratto quadro in virtù del quale si è conclusa l’operazione. Nello spirito della presente disposizione, le modifiche accordate tra le parti e apportate a posteriori alle principali condizioni contrattuali devono essere anch’esse oggetto di conferma, tranne nel caso in cui una condizione contrattuale venga o debba essere modificata automaticamente in ragione delle condizioni originariamente concordate (ad es. nel caso delle «corporate action» relativamente a un valore di base). Nell’ambito dei mandati di gestione patrimoniale la conferma può anche essere data dal mandatario, se intestatario di opportuna procura. Lo stesso vale anche per eventuali accordi in merito alla riconciliazione del portafoglio e alla risoluzione delle controversie contenuti nella procura. In linea generale gli accordi contrattuali sulla comunicazione tra le controparti, se adeguatamente strutturati, possono essere validi anche per la conferma di operazioni.

Per la conferma, la legge non esige la forma scritta ai sensi del CO; essa può quindi essere anche effettuata per via elettronica.

Articolo 93 Riconciliazione del portafoglio

82 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 149/2013, art. 12–15.

83 Attuazione UE: Draft Regulatory Technical Standards on risk-mitigation techniques for OTC-derivative contracs not cleared by a CCP under Article 11(15) of Regulation (EU) No. 648/2012 (Second Consultation Paper, giugno 2015)