Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
La disposizione si rifà all’articolo 13 del Regolamento delegato n. 149/2013. La riconciliazione del portafoglio si prefigge di rilevare per tempo eventuali discrepanze all’interno delle principali condizioni delle operazioni OTC, compresa la loro valutazione. La legge non prevede prescrizioni di forma.
Articolo 94 Risoluzione di controversie
La disposizione si rifà all’articolo 15 del Regolamento delegato n. 149/2013. Se opportunamente strutturato, l’accordo sulla risoluzione delle controversie può anche essere inserito nelle Condizioni generali del contratto che disciplinano l’intera relazione d’affari.
Articolo 95 Compressione del portafoglio
La disposizione si rifà all’articolo 14 del Regolamento delegato n. 149/2013.
Articolo 96 Valutazione delle operazioni in corso
La disposizione si rifà agli articoli 16 e 17 del Regolamento delegato n. 149/2013. Secondo l’articolo 109 capoverso 2 LInFi, le piccole controparti finanziarie e non finanziarie non devono valutare le operazioni in corso. Questo non vale però per la loro rispettiva controparte.
Analogamente a quanto avviene in merito alle competenze concesse per l’autorizzazione di altri modelli di valutazione dei rischi di mercato, l’organo di direzione non deve obbligatoriamente essere il Consiglio di amministrazione dell’impresa. Esiste infatti anche la possibilità di rilasciare una delega alla direzione o a un comitato dei rischi incaricato dalla stessa direzione (cpv. 3 lett. e).
Articolo 97 Obbligo di scambio delle garanzie
Le disposizioni d’esecuzione contenute nell’OInFi riguardanti i requisiti per le garanzie (di seguito anche margini, in inglese «margin») per derivati OTC non compensati a livello centrale si rifanno ampiamente alla direttiva internazionale del BCBS e della IOSCO84, ma anche alla proposta di attuazione nell’ambito dell’UE85. Con riferimento all’attuazione di tale direttiva da parte dell’UE occorre precisare che questa non è ancora stata approvata e che da metà giugno 2015 è in corso una seconda consultazione, dopo quella tenutasi nel periodo compreso tra aprile e luglio 2014. I punti centrali della sua attuazione in Svizzera sono i seguenti: per i derivati OTC non compensati a livello centrale è richiesto il versamento di margini
iniziali e di variazione nel rispetto dei valori soglia previsti a livello internazionale;
l’ammontare del margine iniziale può essere calcolato ricorrendo a un metodo standard
prestabilito oppure a modelli quantitativi interni alla banca, anche se a medio termine occorre provvedere affinché i partecipanti al mercato si accordino su un «modello standard» armonizzato e riconosciuto in tutto il settore;
vengono formulate direttive riguardo alle garanzie ammesse e alla loro qualità e idoneità
a soddisfare i requisiti riguardanti i margini;
le riduzioni di valore delle garanzie possono essere calcolate sulla base di un metodo
standard oppure secondo una propria stima della volatilità dei prezzi di mercato e dei tassi di cambio;
vengono formulati requisiti riguardo allo scambio lordo per netto dei margini iniziali e di
variazione, oltre che alla segregazione e all’impiego ulteriore del margine iniziale;
le disposizioni transitorie concernenti l’introduzione del versamento di margini iniziali e di
variazione sono allineate a quelle del BCBS e della IOSCO e tengono conto del calendario modificato pubblicato nel marzo 2015 da entrambe queste organizzazioni.
84 Cfr. Basel Committee on Banking Supervision/Board of the International Organization of Securities Commission (settembre 2013): Margin requirements for non-centrally cleared derivatives.
85 ESMA, EBA, EIOPA, Joint Committee of the European Supervisory Authorities (aprile 2014): Consultation Paper: Draft Regulatory Technical Standards on risk mitigation techniques for OTC-derivative contracts not cleared by a CCP under Article 11(15) of regulation (EU) No 648/2012. ESMA, EBA, EIOPA, Joint Committee of the European Supervisory Authorities (giugno 2015): Second Consultation Paper: Draft Regulatory Technical Standards on risk mitigation techniques for OTC-derivative contracts not cleared by a CCP under Article 11(15) of regulation (EU) No 648/2012.