Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

Il margine iniziale ai sensi del capoverso 1 è una garanzia iniziale che deve essere depositata presso la controparte come prestazione «reale» di garanzia ed essere conservata per l’intera durata dell’operazione; essa copre il rischio di «future potential exposure». Il margine di variazione, per contro, non è una prestazione reale di garanzia ma una compensazione tra profitti e perdite basata sui valori giornalieri di mercato e copre il rischio corrente delle oscillazioni dei valori di mercato («current exposure»).

Il BCBS e la IOSCO hanno stabilito un valore soglia per le controparti che sono tenute al versamento di margini iniziali. Per la Svizzera questo valore soglia è ripreso nel capoverso 286. Esso si calcola come segue: ogni anno, a livello di gruppo o gruppo finanziario, occorre calcolare per i mesi di marzo, aprile e maggio la media a fine mese della posizione lorda dei derivati OTC non compensati centralmente. Se il valore ottenuto supera gli 8 miliardi di franchi, la controparte in questione è soggetta all’obbligo di versamento del margine iniziale con decorrenza dal 1° settembre dello stesso anno e per la durata di un anno, ossia fino al 31 agosto dell’anno successivo. L’entità del valore soglia si motiva come segue: l’obbligo di versamento del margine iniziale deve aiutare a ridurre i rischi sistemici insiti nel commercio di derivati e deve sussistere solo se una controparte corre un rischio materiale nel campo dei derivati. Il BCBS e la IOSCO sono giunti alla conclusione che con un valore soglia di 8 miliardi di franchi si raggiungono entrambi questi obiettivi. Il fatto di adottare questo stesso valore anche in Svizzera permette di garantire l’applicazione di un valore soglia di pari entità nel caso delle operazioni transfrontaliere con controparti dell’UE. In tal modo la maggior parte delle piccole controparti finanziarie è esonerata dall’obbligo di versare margini iniziali (cfr. art. 84 cpv. 2 OInFi). Al riguardo va altresì osservato che nel calcolo della media della posizione lorda per lo scambio di garanzie sono inclusi tutti i derivati (quindi anche gli swap su valute e i contratti in cambi a termine) come previsto dalle regole internazionali, mentre questi derivati sono invece esclusi dal calcolo della soglia di compensazione ai sensi dell’articolo 85 lettera g OInFi.

Il valore soglia di 8 miliardi di franchi entrerà in vigore nel 2020, dopo un generoso periodo di transizione (cfr. al riguardo le spiegazioni relative all’art. 125 cpv. 5 OInFi). Nel periodo tra il 2016 e il 2020 la sua introduzione sarà graduale: nel 2016 ammonterà a 3000 miliardi di franchi, andando poi a ridursi annualmente di 750 miliardi di franchi fino al 2019. Questo modo di procedere è conforme anche alla direttiva internazionale del BCBS e della IOSCO e viene adottato negli stessi termini anche dall’UE.

I capoversi 3 e 4 stabiliscono che lo scambio delle garanzie deve avvenire solo in caso di superamento di due ulteriori valori soglia (indipendenti dalla media della posizione lorda a fine mese di una controparte ai sensi del capoverso 2). Entrambi sono in linea con le direttive del BCBS e della IOSCO, cui si rifà anche l’UE nel suo modello di attuazione. Lo scambio delle garanzie può essere evitato se a seguito di fluttuazioni della valutazione di mercato (sia in relazione all’importo del margine iniziale o di quello del margine di variazione) l’ammontare delle garanzie oggetto di scambio («minimum transfer amount») risulta inferiore a 500 000 franchi. Questo valore soglia è stato introdotto per limitare gli oneri operativi a carico delle controparti. Il versamento del margine iniziale può avvenire solo a seguito del superamento di un valore soglia di 50 milioni di franchi e deve corrispondere alla differenza tra il parametro calcolato per il margine iniziale e il valore soglia stabilito. Questo valore soglia è stato introdotto in quanto lo scopo del margine iniziale è quello di far fronte ai rischi significativi tra le controparti. Il margine di variazione, in quanto compensazione giornaliera tra profitti e perdite, deve essere invece compensato nella sua totalità se viene superato il valore soglia di 500 000 franchi.

Secondo il capoverso 5 la prescrizione riguardante una riserva di fondi propri a copertura dei rischi che non vengono coperti con lo scambio di corrispondenti garanzie è limitata alle banche e ai commercianti di valori mobiliari. Per le assicurazioni e le controparti non finanziarie non è prevista alcuna analoga copertura di questi rischi. Questa norma è conforme a quanto

86 Anche l'UE applica questo stesso valore soglia. Negli USA, la CFTC lo ha fissato a 3 miliardi di dollari statunitensi.