Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
viene attuato nell’UE, mentre il BCBS e la IOSCO fanno solo meramente riferimento al rapporto tra i requisiti relativi ai margini e i requisiti in materia di fondi propri senza però ricavarne alcuna esigenza normativa concreta (cfr. il documento citato a pag. 4).
Art. 98 Momento dello scambio di garanzie
L’ammontare del margine iniziale va ricalcolato almeno ogni 10 giorni, sebbene possano verificarsi eventi nuovi tali da giustificare un nuovo calcolo prima del previsto, ad esempio conclusione di un nuovo contratto con la controparte, cessazione di un contratto esistente con la controparte, se nel caso di un contratto esistente è stato eseguito un pagamento, tranne se si tratta di un margine di variazione richiesto o versato, oppure nuova calibrazione del modello utilizzato per il calcolo del margine iniziale.
Il capoverso 2 disciplina lo scambio del margine di variazione. Dal momento che quest’ultimo rappresenta la compensazione giornaliera tra profitti e perdite sulla base dei valori di mercato rilevati quotidianamente, anche il suo scambio deve essere quotidiano. Il margine di variazione può essere riutilizzato.
Artikel 99 Trattamento del versamento iniziale
I capoversi da 1 a 3 forniscono indicazioni sulla gestione del margine iniziale. Per semplificare le procedure in caso di inadempienza della controparte, il margine iniziale deve essere stabilito e scambiato su base lorda (cpv. 6: alcuna compensazione reciproca). Il margine iniziale, inoltre, è escluso da qualsiasi riutilizzo. Questo divieto di riutilizzo («Re-Hypothecation, Re-Use, Re-Pledge») va oltre quanto prescritto dal BCBS e dalla IOSCO, ma è in linea con quanto viene attuato nell’UE e non necessita che venga previsto un oneroso regime di eccezioni. Il margine iniziale va inoltre tenuto separato dai valori patrimoniali propri (deposito su cosiddetti «segregated account»). Lo scambio del margine iniziale deve avvenire in maniera tale per cui il margine sia immediatamente disponibile per una delle controparti («collecting party») e tenuto al sicuro perché l’altra controparte («posting party») possa accedervi in caso di inadempienza della «collecting party».
Articolo 100 Calcolo del margine iniziale
Il calcolo del margine iniziale può essere fatto tanto sulla base di un «margin plan» («margin schedule», cpv. 1 e 2) standardizzato prestabilito quanto sulla base di un modello quantitativo interno alla banca (cpv. 5). Al riguardo, alle controparti non è però consentito effettuare il calcolo passando liberamente da una modalità all’altra, secondo le circostanze. Questo per evitare fenomeni di «cherry picking», ossia la scelta dell’alternativa di volta in volta più conveniente. Questa norma è conforme a quanto previsto dal BCBS e dalla IOSCO, ma non è stata adottata dall’UE nella sua bozza di regolamentazione.
Per determinare l’ammontare del margine iniziale, il «margin plan» standardizzato ricorre a una serie di valori percentuali definiti in funzione della categoria di derivati e della durata (cpv. 2). Il capoverso 3 illustra il procedimento da seguire nel caso in cui un contratto in derivati contenga elementi caratteristici di più categorie di derivati. Due sono le possibilità: o il contratto in derivati può essere assegnato a una categoria di derivati in virtù di un fattore di rischio principale ben preciso oppure, qualora ciò non fosse il caso, si sceglierà la percentuale di riduzione più elevata delle rispettive categorie di derivati.
Il capoverso 4 rimanda all’allegato 3 dell’ordinanza, dove sono stabilite le modalità per calcolare l’ammontare del margine iniziale per un «netting set». Un «netting set» è un gruppo di operazioni concluse tra un istituto e una singola controparte che sono soggette a un accordo bilaterale di «netting» giuridicamente vincolante e che consentono un «netting». Se
un’operazione con una controparte non è oggetto di un accordo bilaterale di «netting», andrà considerata come un «netting set» di se stessa. La procedura per calcolare il margine iniziale per un «netting set» è conforme alle direttive del BCBS e della IOSCO, oltre che essere in linea con la proposta di attuazione nell’ambito dell’UE.
I modelli quantitativi di calcolo del margine iniziale basati su portafoglio tengono conto degli effetti di portafoglio quali la diversificazione, l’«hedging» o le riduzioni dei rischi e (nell’ambito