Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
di un «netting set») possono quindi all’occorrenza rappresentare meglio i rischi. Considerato che per i prossimi anni è prevista l’introduzione scaglionata dei requisiti relativi ai margini, all’inizio saranno solo poche banche e nessuna compagnia di assicurazioni o controparte non finanziaria a essere soggette all’obbligo di scambiare i margini iniziali; per questo motivo, alle banche che dovranno affrontare questo periodo di transizione e che già utilizzano per il calcolo dei rischi di mercato un modello approvato dalla FINMA verrà lasciata la libertà di scegliere se optare per l’adozione del «margin plan» o del modello interno (cpv. 5).
Entro la fine del 2018 la FINMA dovrà fare il punto della situazione, valutando in che misura fino ad allora si sarà affermato un modello standard armonizzato sul piano internazionale e riconosciuto da tutto il settore in grado di essere utilizzato anche da un buon numero delle controparti che, a partire dal 2020, saranno tenute al rispetto dei requisiti relativi ai margini. Se fino ad allora sarà disponibile un tale «modello standard», tutte le controparti dovrebbero avere la libertà di scegliere tra questo modello e il «margin plan» standardizzato. Un modello standard ha il vantaggio che, essendo le modalità di calcolo del margine iniziale identico per entrambe le controparti, è praticamente esclusa fin dall’inizio qualsiasi controversia giuridica tra le controparti in relazione all’ammontare del margine iniziale. Senza un modello standard le controparti sarebbero costrette, ogni volta che concludono un contratto in derivati, ad accordarsi su una modalità di calcolo comune (che potrebbe essere il modello di una delle due controparti, un modello messo a punto assieme o il modello di una terza parte incaricata). Frizioni di questo tipo tendono ad aumentare il rischio di controversie giuridiche.
Articolo 101 Garanzie consentite per il margine iniziale e il margine di variazione
L’elenco delle garanzie consentite di cui al capoverso 1 si rifà alle direttive internazionali del BCBS e della IOSCO. Tra queste figurano versamenti in contanti, garanzie e titoli di elevata qualità emessi da un governo centrale e dalla banca centrale, titoli emessi da imprese, le azioni di principali indici azionari e l’oro. Questo elenco corrisponde anche alle garanzie riconosciute per le banche nell’approccio semplificato della Convenzione quadro di Basilea del 2006 (par. 145 segg., Basilea II87), escluse quote di fondi in valori mobiliari e
UCITS/OICVM88. Come stabilito dal BCBS/dalla IOSCO e dalla Convenzione quadro di Basilea, le posizioni di ricartolarizzazione non sono consentite come garanzie finanziarie ai sensi del capoverso 3.
Articolo 102 Riduzioni di valore sulle garanzie
Alle garanzie vanno applicate riduzioni di valore. Si può intervenire sulla base di un piano di riduzione del valore standardizzato («haircut schedule», cpv. 2 e all. 4) oppure sulla base di una propria stima della volatilità dei prezzi di mercato e dei tassi di cambio (cpv. 4). Questa libertà di scelta riflette le modalità di computo delle garanzie nell’approccio completo della già citata Convenzione quadro di Basilea del 2006 (par. 133, Basilea II). L’applicazione di riduzioni di valore stimate in proprio è consentita solo se sono rispettate determinate condizioni qualitative e quantitative (cpv. 4 e all. 5 dell’ordinanza). Anche le condizioni riportate
nell’allegato 5 dell’ordinanza sono conformi alle prescrizioni della Convenzione quadro di Basilea del 2006 (par. 154 segg., Basilea II). La terza alternativa che la Convenzione ammette a determinate condizioni (utilizzo di modelli VaR per stimare le riduzioni di valore, par. 278 segg., Basilea II) non è prevista né dal BCBS/dalla IOSCO né dall’UE nella sua proposta di attuazione. E non è ammessa neanche in Svizzera.
L’ammontare delle riduzioni di valore calcolato secondo il piano di riduzione del valore standardizzato corrisponde sia alle riduzioni di valore che prevedono il BCBS e la IOSCO sia all’ammontare delle riduzioni di valore previsto dalla Convenzione quadro di Basilea del 2006 (par. 151 e 152, Basilea II). Le riduzioni di valore per le obbligazioni delle classi di rating 3 e 4 sono quindi doppie rispetto a quelle delle obbligazioni delle classi di rating 1 e 2. I titoli del-
87 FINO A (giugno 2006): International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards – A Revised Frame-work
88 Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities/Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari