Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

le classi di rating 6 e 7 e i titoli senza rating non soddisfano i requisiti di «elevata qualità» delle obbligazioni ai sensi dell’articolo 100 OInFi e non sono pertanto ammesse come garanzie. Il metodo standard di calcolo delle riduzioni di valore prevede, oltre alle riduzioni di valore stesse, anche ulteriori riduzioni dell’8 per cento per un potenziale rischio di cambio, cioè per garanzie che sono state versate in una valuta diversa da quella del derivato sottostante. Pure questa prescrizione è conforme al BCBS e alla IOSCO ed è prevista anche nell’UE.

Il capoverso 4 fornisce indicazioni per limitare le concentrazioni di rischi e l’esclusione dei cosiddetti rischi di correlazione sfavorevole «wrong way risks». Diversamente da quanto previsto dall’UE, in questa ordinanza non vengono introdotte restrizioni quantitative per singole classi di posizioni delle garanzie. Le controparti devono però assicurarsi che il loro portafoglio di garanzie sia adeguatamente diversificato. Rischi di correlazione sfavorevole insorgono sempre quando le garanzie depositate dalla controparte inadempiente perdono valore se tale controparte viene a trovarsi in difficoltà finanziarie. Di conseguenza va escluso che vengano scambiate garanzie emesse dal garante (o da imprese ad esso collegate).

Articolo 103 Operazioni transfrontaliere

Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 86 e viene applicato in particolare se gli effetti dei tassi di cambio determinano un divario tra i valori soglia per lo scambio di garanzie indicati nella legislazione svizzera e quelli che figurano nel diritto dell’UE.

Il capoverso 2 concerne la possibilità di un eventuale adempimento unilaterale degli obblighi di riduzione dei rischi, che sostanzialmente vanno ottemperati bilateralmente, per le operazioni in derivati con controparti aventi sede all’estero. Occorre innanzitutto ricordare che l’applicazione del capoverso 2 presuppone nel caso concreto che la controparte svizzera sia sottoposta a obblighi legali di riduzione dei rischi, Se ne è esonerata ad esempio in virtù dell’articolo 107 capoverso 2 LInFi, il capoverso 2 non è applicabile, indipendentemente dal fatto che un’eventuale controparte estera ne sia pure esonerata in base al diritto di

quest’ultima.

Solo alcuni degli obblighi di riduzione dei rischi, come la valutazione delle operazioni in corso (art. 109 LInFi) o la predisposizione di procedure di gestione dei rischi associati al portafoglio di derivati (art. 108 lett. b seconda parte del periodo), possono essere adempiuti unilateralmente. Gran parte degli obblighi di riduzione dei rischi richiede un adempimento bilaterale, al fine di ridurre effettivamente i rischi operativi e i rischi di controparte. Le disposizioni sulla conferma reciproca delle condizioni contrattuali (art. 108 lett. a LInFi) devono garantire il raggiungimento di un accordo sulle condizioni delle operazioni e la certezza del diritto. Ciò è possibile soltanto se la conferma emessa dell’operazione e quella ricevuta sono identiche. Per pianificare l’iter di eventuali controversie, occorre concordare una procedura che permetta di risolverle (art. 108 lett. c LInFi). Trasmettere alla controparte proposte unilaterali per la risoluzione di controversie non consente tuttavia di ridurre il rischio. Anche in questo caso è richiesto un accordo bilaterale. L’UE prevede d’altronde esplicitamente un’esecuzione bilaterale per quanto riguarda la riconciliazione dei portafogli (art. 108 lett. b) e prescrive che lo scambio di garanzie comporta non soltanto la richiesta ma anche la prestazione delle stesse.

Le ampie novità nell’ambito degli obblighi di riduzione dei rischi non permettono al momento di determinare definitivamente gli obblighi che devono di volta in volta essere adempiuti unilateralmente o con l’accordo delle parti e nemmeno se l’adempimento unilaterale da parte di ciascuna controparte possa essere considerato un adempimento bilaterale (come inizialmente previsto nell’UE per gli obblighi in materia di margini). Le riflessioni a questo proposito proseguono anche nelle giurisdizioni che applicano già da tempo una normativa sui derivati. Inoltre manca una prassi internazionale su cui potrebbe fondarsi la normativa svizzera. Di conseguenza, riguardo alla questione dell’adempimento unilatere o bilaterale degli obblighi di riduzione dei rischi la presente ordinanza stabilisce al momento soltanto che tali obblighi possono essere adempiuti unilateralmente in caso di operazioni con altre persone non assoggettate agli obblighi in materia di commercio di derivati secondo gli articoli 93–117 LInFi sempreché ciò corrisponda agli standard internazionali.