Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 44Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
In definitiva unicamente gli obblighi di riduzione dei rischi che devono essere chiaramente adempiuti da una sola parte (valutazione, procedure di gestione dei rischi) possono essere ottemperati unilateralmente. Per gli altri obblighi, l’adempimento unilaterale è ammesso soltanto se esso è conforme agli standard internazionali.
Articolo 104 Operazioni infragruppo
La disposizione corrisponde all’articolo 87 e sottolinea che le disposizioni in materia di insolvenza sono considerati ostacoli giuridici ai sensi dell’articolo 111 LInFi. In assenza di materiale internazionale, attualmente non è ancora possibile effettuare una descrizione più precisa degli ostacoli giuridici (cfr. art. 11 par. 6 lett. b EMIR).
2.3.1.5. Sezione 5: Commercio presso sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione
Articolo 105 Inizio dell’obbligo
Secondo l’articolo 164 capoverso 3 LInFi, il Consiglio federale pone in vigore gli articoli 112– 115 (obbligo di commercio presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione) soltanto se ciò si rivela opportuno alla luce degli sviluppi internazionali. L’obbligo di negoziazione presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione non deriva dal regolamento EMIR, ma si ispira invece all’articolo 28 della direttiva MiFIR, che nel frattempo è stata adottata dall’UE ed entrerà in vigore, conformemente al suo articolo 55, il 3 gennaio 2017. La presente ordinanza crea le basi per l’attuazione di detto obbligo, il quale tuttavia sarà vincolante soltanto quando la FINMA, in virtù dell’articolo 113 LInFi, avrà stabilito quali derivati dovranno essere negoziati su una simile piattaforma. Fondandosi sul capoverso 2 di tale articolo, la FINMA terrà conto degli standard internazionali riconosciuti e dell’evoluzione del diritto estero e designerà come derivati sottostanti all’obbligo di negoziazione soltanto quelli che dovessero effettivamente esservi assoggettati anche sulle piazze finanziarie estere determinanti. Lo stesso principio vale anche per la possibilità, istituita dalla LInFi (analogamente all’art. 29 della direttiva MiFIR), di sottoporre all’obbligo di compensazione i derivati negoziati presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione (art. 97 cpv. 4 LInFi). Anche questi derivati saranno designati dalla FINMA soltanto se all’estero sarà attuato un obbligo corrispondente, effettivo oltre che giuridico. In tale compito la FINMA terrà conto del fatto che attualmente la stragrande maggioranza delle operazioni in derivati effettuate presso sedi di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione (sui cosiddetti «exchange traded derivative», ossia derivati ETD) viene già compensata per il tramite di una controparte centrale
L’articolo 104 stabilisce la data a partire dalla quale un’operazione su derivati sottoposta dalla FINMA all’obbligo di negoziazione dovrà essere effettivamente negoziata su una piattaforma. Ai partecipanti al mercato dovrà essere concesso il tempo necessario per prepararsi all’assoggettamento e adottare le necessarie misure. Pertanto, viene indicato anche il previsto scaglionamento nel tempo in base a varie categorie di partecipanti.
Inoltre, l’obbligo di negoziazione su una piattaforma dovrà essere imposto soltanto per i contratti conclusi dopo l’inizio dell’obbligo di negoziazione. Non è dunque previsto alcun obbligo retroattivo di assoggettamento (cosiddetto «front-loading»). Tale soluzione favorisce anche la certezza del diritto, poiché permette alle controparti di sapere sin dal momento della conclusione di un contratto su derivati se sussiste o no un obbligo di negoziazione.
Articolo 106 Operazioni non considerate
A questo riguardo si rimanda al commento all’articolo 82 OInFi.
Articolo 107 Commercio presso sistemi organizzati di negoziazione esteri
L’adempimento dell’obbligo di negoziazione presso sistemi esteri è retto dall’articolo 95 LIn-Fi. I sistemi organizzati di negoziazione esteri non necessitano, in quanto tali, di un riconoscimento ai sensi della LInFi, poiché in Svizzera non soggiacciono neppure a un vero e proprio obbligo di autorizzazione. Nell’ambito della verifica dell’equivalenza occorre tener conto