Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

del fatto che il sistema organizzato di negoziazione secondo la legge presenta una struttura particolare, non necessariamente identica a quella di modelli esteri. Si può tuttavia presupporre che sia i sistemi statunitensi, in considerazione della normativa prevista per le «Swap Execution Facility», sia i sistemi europei, con riferimento alla normativa prevista per le «Organised Trading Facility» possano essere riconosciuti come equivalenti.

Articolo 108 Operazioni transfrontaliere

A questo riguardo si rimanda al commento all’articolo 86 OInFi.

Articolo 109 Operazioni infragruppo

A questo riguardo si rimanda al commento all’articolo 87 OInFi.

2.3.1.6. Sezione 6: Documentazione e verifica

Articolo 110 Documentazione

Il disciplinamento del commercio di derivati presenta una struttura differenziata. Alcune disposizioni, quali quelle relative agli obblighi di determinazione di valori soglia e di comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni, si applicano (quasi) sempre. Altre disposizioni, quali quelle relative all’obbligo di compensazione per il tramite di una controparte centrale, intervengono soltanto se la corrispondente categoria di derivati è stata designata come soggetta alla compensazione e se viene superato uno dei valori soglia. L’obbligo di compensazione si ripercuote a sua volta sugli obblighi di riduzione dei rischi, la cui entità, di nuovo, dipende dalla classificazione come grande o piccola controparte. Per poter verificare se le controparti rispettano i loro obblighi legali in relazione al commercio di derivati, è dunque opportuno pretendere che esse analizzino e definiscano per iscritto, ad esempio in una direttiva interna, le procedure, gli iter e i controlli interni per mezzo dei quali intendono garantire il rispetto di detti obblighi. La struttura della documentazione è lasciata alla discrezione delle singole imprese, ma deve essere sufficientemente eloquente, coerente e intelligibile per un revisore esterno.

Presumibilmente, sinora molte controparti non finanziarie non hanno mai fatto ricorso al commercio di derivati o che eventualmente in futuro vi rinuncino. Queste controparti potranno rinunciare alla documentazione scritta di cui al capoverso 1. L’impresa dovrà deliberare per iscritto che rinuncia all’utilizzo di derivati. La delibera potrà naturalmente essere revocata in qualsiasi momento, ma in tal caso l’impresa dovrà di nuovo rispettare il capoverso 1.

Articolo 111 Verifica e avviso

Per le controparti non finanziarie, la verifica del rispetto delle disposizioni sul commercio di derivati è effettuata nell’ambito della revisione ordinaria (art. 728a CO) o limitata (art. 729a CO). Per entrambe le forme di revisione, l’oggetto della revisione e del rendiconto è disciplinato esaustivamente dal Codice delle obbligazioni. La LInFi non ha introdotto alcun adeguamento specifico del Codice delle obbligazioni. Di conseguenza, nella relazione sulla revisione ordinaria e limitata non si riferirà neppure in avvenire in merito all’oggetto della verifica prevista dalla LInFi. In virtù dell’articolo 116 capoverso 1 LInFi, gli uffici di revisione sono tenuti a verificare l’osservanza, da parte delle controparti, delle disposizioni del capitolo sul commercio dei derivati. Questa disposizione, di tenore generico, viene concretizzata nel capoverso 1 dell’articolo 110 OInFi. Il capoverso 2 stabilisce che il principio dell’approccio basato sul rischio e il principio dell’importanza, applicabili nell’ambito della procedura di revisione ordinaria e limitata, fanno stato anche per la revisione ai sensi della LInFi. Tuttavia,

l’applicabilità del principio dell’importanza non significa che si possa rinunciare alla verifica ad esempio nel caso in cui il volume di operazioni in derivati sia esiguo, poiché affinché sussista l’obbligo di rendiconto è sufficiente che siano state effettuate operazioni in derivati durante l’anno contabile o siano in corso operazioni in derivati al termine di tale anno (cpv. 5 e 6).

Sia nel caso della revisione ordinaria sia in quello della revisione limitata ai sensi del Codice delle obbligazioni, l’ufficio di revisione redige una relazione destinata all’assemblea generale,