Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 46Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
il cui contenuto è disciplinato esaustivamente nel Codice delle obbligazioni. Il rendiconto sulla verifica previsto dalla LInFi deve pertanto essere disciplinata da disposizioni proprie. Nel caso della revisione ordinaria, l’ufficio di revisione deve redigere, oltre alla relazione destinata all’assemblea generale, un ulteriore rapporto di revisione completo destinato al consiglio d’amministrazione. È pertanto opportuno prevedere che l’esito degli accertamenti previsti dalla LInFi debba essere puntualizzato nella relazione completa destinata al consiglio
d’amministrazione (cpv. 3). Nel caso della revisione limitata viene redatta soltanto una relazione all’attenzione dell’assemblea generale, che come detto non ingloba l’oggetto della verifica prevista dalla LInFi. Il capoverso 4 precisa pertanto che l’organo responsabile
dell’impresa sottoposta a verifica (ad es. il consiglio d’amministrazione nel caso delle società anonime) deve essere informato per iscritto in merito all’esito della verifica. Dato che le verifiche istituite dalla LInFi vengono in tal modo integrate nella revisione, il rendiconto previsto da detta legge viene presentato sotto forma di «positive assurance» nel caso della revisione ordinaria e come «negative assurance» nel caso della revisione limitata. Se l’ufficio di revisione constata l’esistenza di infrazioni agli obblighi relativi al commercio di derivati,
l’articolo 117 capoverso 2 LInFi gli impone un obbligo di avviso ai sensi dell’articolo 728c capoverso 1 e capoverso 2 CO. In virtù del capoverso 5, tale obbligo deve essere adempiuto nell’ambito del rendiconto previsto ai capoversi 3 e 4. Per giunta, l’ufficio di revisione deve impartire un termine per rimediare alle inadempienze constatate e in occasione della successiva revisione verificare l’attuazione delle relative misure. Questa disposizione ricalca la procedura seguita dalle società di revisione per la verifica di banche e commercianti di valori mobiliari. Per limitare ai casi rilevanti la presentazione di un rapporto, il capoverso 6 prevede che vi si possa rinunciare nel caso delle società che non hanno effettuato operazioni in derivati durante l’anno contabile né hanno operazioni in derivati in corso al termine tale periodo.
2.3.2. Capitolo 2: Pubblicità delle partecipazioni
Articolo 112
Questa disposizione corrisponde all’articolo 53b OBVM.
2.3.3. Capitolo 3: Offerte pubbliche di acquisto
Articolo 113 Campo d’applicazione
Questa disposizione corrisponde all’articolo 53b OBVM.
Articolo 114–116 Emolumenti della Commissione delle offerte pubbliche di acqui-
sto
Secondo l’articolo 126 capoverso 5 LInFi, d’ora in poi la riscossione di emolumenti nelle procedure in materia di offerte pubbliche di acquisto sarà disciplinata dal Consiglio federale. La delega prevista dalla legge sarà attuata dalla presente disposizione e dagli articoli 115 e 116. La nuova normativa corrisponde materialmente al diritto vigente (cfr. art. 69 O-COPA89). Sono state apportate soltanto modifiche redazionali.
Articolo 117 Calcolo dei diritti di voto in caso di annullamento dei titoli di partecipazione restanti
Questa disposizione corrisponde all’articolo 54 OBVM.
Articolo 118 Procedura in caso di annullamento dei titoli di partecipazione restanti
Questa disposizione corrisponde all’articolo 55 OBVM.