Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/76: Modifica di legge sui PF · 12 pagine
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Per la durata di utilizzo gli immobili messi a disposizione non vengono usati interamente in modo continuativo dal settore dei PF. Gli istituti di quest’ultimo affittano dunque temporaneamente alcuni immobili a terzi. Secondo la prassi vigente i ricavi derivanti dai diritti di superficie e dalla locazione di terreni di proprietà della Confederazione vengono riscossi dal settore dei PF e fatti confluire nel bilancio preventivo generale (contributo finanziario), con il quale si finanziano a loro volta tutte le spese correnti degli immobili. In tal modo lo stesso negozio giuridico viene indennizzato sia da terzi sia dalla Confederazione. Di fatto il settore dei PF riceve un sussidio modesto, per il quale manca una base giuridica. Per questo il contributo alle sedi dovrebbe essere adeguato deducendo i ricavi derivanti dai contratti di locazione e di diritto di superficie; i proventi conseguiti dovrebbero essere consegnati alla Confederazione. In tal caso però il settore dei PF non sarebbe più incentivato a prevedere un appropriato utilizzo temporaneo delle superfici inutilizzate. Il Consiglio federale propone dunque una soluzione, che mantiene l’incentivo, permettendo però anche al proprietario (la Confederazione) di beneficiare dei proventi. La normativa proposta dal Consiglio federale è una soluzione pragmatica finalizzata a contenere l’onere amministrativo.
Secondo una valutazione effettuata dal Consiglio dei PF, nel 2014 è stato affittato a terzi circa il 3 per cento delle superfici utili principali assegnate al settore dei PF. Il principale locatore a terzi è il PF di Zurigo, che affitta appartamenti di servizio e abitazioni all’interno del perimetro universitario di Zurigo in edifici acquisiti per arrotondare i fondi, nonché garage e parcheggi, singoli uffici ecc. Inoltre, nell’ambito della cooperazione esistente, esiste un rapporto di locazione di una certa portata con l’Università di Zurigo presso la sede di Irchel. Per l’intero settore dei PF, nel 2013 le entrate annuali sono state di circa 0,6 milioni di franchi per quanto riguarda gli interessi sul diritto di superfice e di 8,5 milioni di franchi per i canoni di locazione, il che corrisponde, rispetto al contributo finanziario complessivo della Confederazione di 1,9 miliardi, a una quota dello 0,5 per cento.
È previsto che il Consiglio federale preciserà i dettagli nelle disposizioni esecutive.
5.4 Integrità scientifica e scambio di dati
La comunità scientifica è concorde nel ritenere che le violazioni dell’integrità e della buona prassi scientifica da parte di un istituto di formazione e di ricerca debbano essere perseguite e sanzionate. La Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS) ha esaminato a fondo quali basi giuridiche sono necessarie affinché le università e le istituzioni di promozione della ricerca possano scambiarsi i dati sui casi di violazione dell’integrità scientifica. Secondo l’articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 201216 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI), se vi è motivo di sospettare una violazione di tali regole, le istituzioni di promozione della ricerca come ad esempio il Fondo Nazionale Svizzero, possono, nell’ambito delle loro procedure di promozione e di controllo, chiedere informazioni a istituzioni o persone svizzere ed estere interessate o fornire informazioni a tali istituzioni o persone. Questa disposizione non costituisce però una base legale per lo scambio di dati né per le università cantonali né per i PF (e gli istituti di ricerca del settore dei PF). In base alle perizie giuridiche, la CRUS ha constatato che, per garantire che tale scambio di dati avvenga con una certa regolarità, i principi devono essere sanciti nelle leggi sulle università cantonali e nella legge sui PF. Tali principi devono riferirsi alla garanzia dell’integrità scientifica e alla buona prassi scientifica nonché allo scambio di dati e alle sanzioni in caso di comportamento scientifico
16 RS 420.1