Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/76: Modifica di legge sui PF · 12 pagine

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dei PF sullo stato di raggiungimento degli obiettivi debbano essere presentati direttamente al Consiglio federale (cpv. 1). Tali rapporti comprendono un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi strategici, una relazione sulla gestione, un rapporto di verifica dell’organo di revisione e, se disponibile, il rapporto del Controllo federale delle finanze (cpv. 1 lett. a–d). Spetta al Consiglio federale presentare alle Camere federali, nell’ambito dei suoi rendiconti, anche la relazione sulla gestione del Consiglio dei PF approvata.

I diritti di partecipazione del Parlamento nella definizione e nella modifica degli obiettivi strategici e la rendicontazione da parte del Consiglio federale non richiedono una disposizione specifica nella legge sui PF: essi sono disciplinati negli articoli 28 capoversi 1 e 1bise 148 capoverso 3bisLParl8.

Art. 34d cpv. 3, secondo periodo, e cpv. 4

Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, stabilisce che il Consiglio dei PF sottopone la relazione sulla gestione al Consiglio federale per approvazione. Ora si aggiunge che il Consiglio dei PF propone al Consiglio federale il discarico e gli sottopone una proposta sull’impiego dell’eventuale eccedenza (di norma un’autorizzazione alla costituzione di riserve); il Consiglio dei PF pubblica la relazione sulla gestione una volta approvata (cpv. 4).

3. Condizioni di lavoro e revoca

In qualità di organo strategico di conduzione e di vigilanza del settore dei PF, il Consiglio dei PF riveste un ruolo molto importante. Il Consiglio federale assicura che nel Consiglio dei PF vengano nominate persone che possano mettere a frutto le loro competenze per favorire uno sviluppo positivo e a lungo termine dell’intero settore dei PF. Nonostante l’accurata selezione è però possibile che in alcune situazioni, per motivi gravi, sia necessario revocare un membro del Consiglio dei PF durante il suo mandato. Anche se il Consiglio federale reputa minima la probabilità che ciò avvenga, deve eventualmente poter intervenire, come previsto anche nel 7° principio del rapporto sul governo d’impresa9. Poiché la legge sui PF non disciplina la possibilità di revocare determinati membri del Consiglio dei PF, è necessario creare una chiara base giuridica.

L’articolo 24 della legge sui PF definisce la composizione del Consiglio dei PF. Per quanto riguarda la possibilità di revoca ci sono delle differenze tra i membri, in quanto alcuni sono vincolati da un rapporto di lavoro, mentre altri da un rapporto di mandato. Gli articoli 3 capoverso 1 e 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 novembre 200310 sul settore dei politecnici federali (Ordinanza sul settore dei PF) stabiliscono in particolare che la costituzione e la fine del rapporto di lavoro dei presidenti del Consiglio dei PF, delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca sono rette dall’articolo 14 capoversi 2 e 3 della legge del 24 marzo 200011 sul personale federale (LPers). Queste disposizioni riguardano le persone nominate per la durata della funzione che hanno un contratto di lavoro. L’articolo 14 capoverso 3 LPers stabilisce che il rapporto di lavoro può essere disdetto immediatamente per motivi gravi. Per il presidente del Consiglio dei PF e per entrambi i presidenti delle scuole, che secondo l’articolo 24 capoverso 3 della legge sui PF fanno parte d’ufficio del Consiglio dei PF, la fine del rapporto di

8 RS 171.10

9FF 2006 7545

10 RS 414.110.3

11 RS 172.220.1