Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/76: Modifica di legge sui PF · 12 pagine

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durante il mandato. Il Consiglio federale elaborerà le disposizioni esecutive corrispondenti nell’ordinanza sul settore dei PF. Il Consiglio dei PF deve informare sulle relazioni d’interesse dei suoi membri nell’ambito del rendiconto annuale. Tale disposizione vale anche per i membri rappresentati ex officio nel Consiglio dei PF (art. 24 cpv. 3 legge sui PF). Il Consiglio dei PF riferisce già oggi nella relazione annuale sulla gestione in merito alle relazioni d’interesse dei suoi membri.

5.2 Finanze e contabilità

Art. 35a cpv. 5 Finanze e contabilità

Il titolo e il capoverso 5 vengono ampliati: l’espressione «presentazione dei conti», troppo limitata per una vigilanza efficace e adeguata ai tempi, viene sostituita con «finanze e contabilità».

Art. 35abisSistema di controllo interno e di gestione del rischio

Con questo articolo si sancisce per legge il compito del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca di provvedere a un sistema di controllo interno e di gestione del rischio. Gli strumenti necessari sono già previsti. Al Consiglio federale viene inoltre attribuita la facoltà di emanare le istruzioni del caso nell’ambito delle disposizioni d’esecuzione.

Art. 35atercpv. 1 Vigilanza finanziaria

In questo articolo viene effettuato un adeguamento terminologico. Nel capoverso 1 l’espressione «ispettorato delle finanze» è sostituita con «audit interno». La legge riprende dunque la denominazione comune, che descrive meglio le attività del servizio «audit interno». In qualità di organo centrale di vigilanza del Consiglio dei PF, l’audit interno valuta l’esistenza e l’efficienza della gestione del rischio, dei sistemi interni di gestione, revisione e controllo nonché dei processi di governance e, all’occorrenza, effettua controlli speciali.

Art. 35aquaterTesoreria

Grazie a questo nuovo articolo la base legale per la convenzione di tesoreria tra l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) e il settore dei PF passa dal livello di ordinanza a quello di legge. La convenzione conclusa in base alla disposizione dell’ordinanza viene mantenuta. Essa disciplina l’amministrazione delle liquidità del settore dei PF da parte dell’AFF e la concessione di prestiti a condizioni di mercato per garantire la solvibilità necessaria allo svolgimento dei suoi compiti. I fondi di terzi (economia privata, fondi speciali, altri ricavi di vario genere) possono essere amministrati dall’AFF, ma non è previsto un obbligo in tal senso.

5.3 Pigioni e interessi sul diritto di superficie

Art. 34bbisFinanziamento

Dall’introduzione del nuovo modello contabile della Confederazione nel 2007 il settore dei PF è «locatario» degli immobili di proprietà della Confederazione che utilizza. In analogia con il modello dei locatari della Confederazione, il settore dei PF deve versarle un’indennità per l’utilizzo di questi immobili (rendimento immobiliare), costituita attualmente dall’ammortamento annuo del valore degli edifici e dagli interessi del capitale vincolato. Essa ammonta ogni anno a circa 300 milioni di franchi. Affinché il settore dei PF possa far fronte a questi obblighi finanziari, la Confederazione versa un «contributo alle sedi». Questa procedura incide sul finanziamento, ma non sulle uscite.