Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/76: Modifica di legge sui PF · 12 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 36e Obbligo d’informazione
Per quanto riguarda l’obbligo d’informazione, se i PF e gli istituti di ricerca raccolgono dati personali presso terzi, devono ricevere da questi ultimi la conferma che hanno adempiuto l’obbligo di informazione nei confronti delle persone interessate.