Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/76: Modifica di legge sui PF · 12 pagine

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Art. 36e Obbligo d’informazione

Per quanto riguarda l’obbligo d’informazione, se i PF e gli istituti di ricerca raccolgono dati personali presso terzi, devono ricevere da questi ultimi la conferma che hanno adempiuto l’obbligo di informazione nei confronti delle persone interessate.