Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/76: Modifica di legge sui PF · 12 pagine

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bachelor in medicina incentrato sulla tecnica e sulle scienze naturali. In tale ambito occorre garantire la complementarietà rispetto ai cicli bachelor esistenti in medicina e le qualifiche necessarie per passare direttamente alla formazione clinica di un master in medicina presso un’università cantonale. Un ciclo di studi bachelor di questo genere non dovrebbe soddisfare solo le disposizioni della legge federale sulle professioni mediche universitarie (LPMed)13, ma avvenire in stretto coordinamento con le università cantonali. Finora le università di Basilea, Zurigo e del Ticino hanno già informato, in una dichiarazione d’intenti, in merito alla loro collaborazione con il PF di Zurigo e la messa a disposizione dei posti di formazione necessari per la formazione clinica. Se la Confederazione accrediterà in futuro un ciclo di studi di questo tipo (bachelor + master) ai sensi della LPMed, anche il Consiglio dei PF deve avere la possibilità di limitare l’ammissione agli studenti del ciclo bachelor corrispondente, come già previsto dalle legislazioni cantonali. Solo in questo modo si può garantire che tutti i 100 diplomandi previsti del bachelor in medicina del PF possano concludere la loro formazione universitaria.

A tale riguardo si rinvia anche alla competenza del Consiglio delle scuole universitarie di coordinare le restrizioni eventualmente necessarie per l’accesso a determinati cicli di studio (art. 12 cpv. 3 lett. g LPSU).

Per tutti gli altri cicli di studio ci si continua ad attenere al principio sancito implicitamente nel capoverso 1, secondo cui non possono essere introdotte limitazioni all’ammissione per gli studenti con un diploma di maturità federale o riconosciuto a livello federale.

Il progetto pilota summenzionato inizierà nel 2017 e si concluderà nell’estate 2024. Sono previsti cinque anni completi. Una valutazione intermedia sarà effettuata nel periodo ERI 2021–2024, vale a dire dopo che gli studenti di tre annate saranno già passati al master di medicina. La decisione definitiva sul proseguimento del progetto pilota verrà presa nel periodo ERI 2025–2028.

Art. 34d cpv. 2 e 2bisTasse

La Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) ha incaricato il Consiglio federale, nella mozione 13.4008 del 31 ottobre 2013, di modificare la legge sui PF in modo tale che:

1. le tasse previste per gli studenti i cui genitori sono assoggettati a imposta in Svizzera possano essere aumentate in misura superiore al rincaro e differenziate rispetto alle tasse previste per gli altri studenti solo per decisione del Consiglio federale;

2. per tutti gli altri studenti le tasse d’iscrizione possano ammontare al massimo al triplo delle tasse valide per gli studenti di cui al punto 1;

3. il Consiglio federale possa introdurre il principio di reciprocità per Paesi che applicano tasse inferiori;

4. e che le entrate aggiuntive vengano utilizzate esclusivamente per borse di studio o altre misure a beneficio degli studenti.

Nella risposta del 20 novembre 2013 il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione, ma si è dichiarato disposto ad esaminare la possibilità di introdurre tasse differenziate nel Messaggio ERI 2017–2020.

Le modifiche proposte dell’articolo 34d riprendono per quanto possibile le esigenze formulate dalla CSEC-N e tengono conto allo stesso tempo dell’autonomia del settore dei PF sancita dalla legge. Il Consiglio dei PF dovrà continuare ad emanare il

13 RS 811.11