Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/76: Modifica di legge sui PF · 12 pagine
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Nel 2013 il 13 per cento (PFZ) e il 37 per cento (PFL) dei nuovi iscritti al primo semestre di un ciclo di studi bachelor possedevano un titolo d’ammissione estero (esclusi gli studenti in mobilità, che non sono oggetto delle limitazioni all’ammissione). Gli studenti stranieri sono un arricchimento per il sistema universitario elvetico e un fattore importante per il posizionamento internazionale di entrambi i politecnici. I diplomandi restano a disposizione, nell’interesse della Svizzera, come personale qualificato per l’economia nazionale o come futuri responsabili decisionali all’estero.
I due PF faticano tuttavia a gestire l’afflusso di studenti stranieri. L’attuale articolo 16a della legge sui PF prevede già la possibilità di limitare l’ammissione agli studenti in possesso di un attestato estero che dà accesso agli studi superiori nei semestri avanzati della formazione (principalmente master). Per le ammissioni al ciclo bachelor (primo anno) questa possibilità non è invece prevista.
La percentuale nettamente più elevata di maturandi all’estero nonché altri fattori, quali le difficoltà di finanziamento o le limitazioni all’ammissione nel sistema universitario in molti Paesi dell’UE possono determinare un ulteriore aumento della domanda dall’estero per il primo semestre dei cicli di studio bachelor presso un PF. Un numero troppo elevato di studenti nei cicli di studio bachelor potrebbe compromettere la buona qualità delle formazioni impartite dai due PF; in particolare l’infrastruttura potrebbe non reggere un’evoluzione in tal senso. Di conseguenza è necessario completare l’articolo 16a capoverso 1 della legge sui PF introducendo la possibilità di limitare l’accesso già dal primo semestre del ciclo bachelor in caso di carenze di capacità, specificando che una limitazione di questo genere riguarda solo i candidati con un attestato estero. Gli studenti titolari di una maturità svizzera non sono in alcun modo interessati da questa eventuale limitazione. Come già previsto per l’attuale possibilità di limitare l’ammissione ai semestri superiori, la decisione dovrà essere presa dal Consiglio dei PF su proposta del singolo PF.
L’esame giuridico condotto da un gruppo di esperti della CRUS e dalla Direzione del diritto internazionale pubblico è giunto alla conclusione che tutti gli accordi internazionali multilaterali e bilaterali, come la Convenzione di Lisbona, la Dichiarazione di Bologna o gli accordi di equivalenza con i Paesi limitrofi, consentono eventuali limitazioni all’ammissione in caso di carenze di capacità. Il Consiglio federale ha menzionato questo aspetto già nel messaggio concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2013–201612, quando la possibilità di limitare l’ammissione ai semestri superiori è stata adeguata al sistema di Bologna con bachelor e master.
Capoverso 2: Diversamente da varie legislazioni cantonali, l’attuale articolo 16a capoverso 1 della legge sui PF prevede l’emanazione di limitazioni all’ammissione soltanto per gli studenti con un titolo di ammissione estero. In aggiunta a questa disposizione il nuovo capoverso 2 crea la possibilità di introdurre limitazioni all’ammissione per tutti gli studenti di un ciclo di studi se quest’ultimo prepara a una formazione clinica in medicina (se vengono offerti gli indirizzi di medicina o scienze mediche).
La nuova disposizione del capoverso 2 è correlata alle discussioni politiche sulla necessità di aumentare la disponibilità di posti di formazione in ambito medico. Il settore dei PF può fornire un contributo effettivo alla formazione di ulteriori medici in Svizzera sfruttando il potenziale già esistente. In quest’ottica il PF di Zurigo sta esaminando, nel quadro di un progetto pilota, la possibilità di introdurre un ciclo di studi
12 FF 2012 2727, pag. 2896