Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/76: Modifica di legge sui PF · 12 pagine

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regolamento delle tasse e quindi a potrà quindi stabilirne l’importo anche in futuro, nel rispetto tuttavia di alcuni principi fissati dal legislatore. Per gli studenti svizzeri e gli studenti stranieri domiciliati in Svizzera le tasse devono essere socialmente sostenibili. In futuro dovrà però essere possibile prevedere tasse d’iscrizione più elevate per gli studenti che si stabiliscono in Svizzera per studiare o che non hanno un domicilio in Svizzera. Se il Consiglio dei PF desidera avvalersi della possibilità di differenziare le tasse di studio, l’importo può essere al massimo il triplo di quello previsto per gli studenti svizzeri e per gli studenti stranieri domiciliati in Svizzera. Il criterio di distinzione basato sull’assoggettamento fiscale e il principio della reciprocità, parimenti richiesti nella mozione, non hanno invece potuto essere introdotti, perché la loro attuazione avrebbe comportato un onere amministrativo sproporzionato. Per quanto riguarda il criterio dell’assoggettamento fiscale sarebbe inoltre stato difficile stabilire un periodo e l’importo dei contributi fiscali versati. L’assoggettamento fiscale dei genitori menzionato nella mozione non sarebbe una soluzione al problema, perché all’inizio degli studi anche gli studenti stranieri possono essere (stati) assoggettati a imposta in Svizzera. In caso di applicazione di questo criterio il trattamento dei frontalieri sarebbe stato alquanto problematico. La soluzione proposta dal Consiglio federale corrisponde alle disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone14. Anche il principio della reciprocità non è facilmente applicabile per motivi pratici. Da un lato i dati non sono sufficienti, dall’altro le tasse d’iscrizione in un determinato Paese non sono spesso omogenee, ma si distinguono a seconda della scuola universitaria e, nei Paesi federali, in base al singolo Stato. Considerata l’autonomia del settore dei PF stabilita per legge, il Consiglio federale ritiene inoltre che il Consiglio dei PF debba continuare a stabilire le tasse d’iscrizione nelle condizioni previste e ad amministrare gli introiti che ne derivano. Sarebbe sproporzionato far dipendere da una decisione del Consiglio federale adeguamenti di modesta entità, eccedenti il rincaro. In qualità di organo direttivo strategico, il Consiglio dei PF è responsabile della gestione del settore dei PF. Secondo i programmi di sviluppo e di finanziamento di entrambi i PF, esso stabilisce la ripartizione dei mezzi finanziari. La definizione autonoma del regolamento sulle tasse rappresenta un importante elemento strategico. Le nuove disposizioni corrispondono anche alle disposizioni che la maggior parte dei Cantoni universitari ha stipulato con le rispettive università cantonali.

5. Ulteriori adeguamenti legislativi

5.1 Obbligo di fedeltà e trasparenza

La disposizione sull’obbligo di fedeltà secondo l’articolo 20 LPers15, applicabile al settore dei PF se la legge sui PF non dispone altrimenti, è valida solo per i membri del Consiglio dei PF che hanno al contempo un rapporto di lavoro con il settore dei PF. Per gli altri membri del Consiglio l’obbligo di fedeltà non era finora regolamentato, per cui la presente modifica pone rimedio a questa lacuna.

Art. 24b Obbligo di fedeltà

L’obbligo di fedeltà viene previsto dalla legge per tutti i membri del Consiglio dei PF.

Art. 24c Pubblicazione delle relazioni d’interesse

Ai fini della trasparenza è opportuno sancire nella legge l’obbligo di rendere pubbliche le relazioni d’interesse dei membri del Consiglio dei PF prima della loro nomina e

14Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)

15 RS 172.220.1