Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/76: Modifica di legge sui PF · 12 pagine
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corretto. Nel settembre del 2014 l’Assemblea plenaria della CRUS ha elaborato una proposta di normativa, che ora deve essere integrata nella legge sui PF. La modifica legislativa prevista tiene conto delle particolarità del diritto federale.
Sezione 3: Garanzia dell’integrità scientifica e della buona prassi scientifica
Art. 20a Regole, procedura e sanzioni
Questo articolo stabilisce che i PF e gli istituti di ricerca devono emanare a livello di ordinanza regole vincolanti per i loro membri sull’integrità scientifica e sulla buona prassi scientifica nonché sulla procedura di attuazione delle regole stesse. Spetta all’istituto corrispondente analizzare ogni presunta violazione.
Art. 20b Fornitura e richiesta di informazioni
L’articolo crea la base legale per lo scambio di dati allo scopo di garantire le regole dell’integrità scientifica e della buona prassi scientifica e stabilisce le condizioni quadro dello scambio di dati. In generale, occorre osservare la legge federale del 19 giugno 199217 sulla protezione dei dati (LPD), e in particolare l’articolo 6 LPD per quanto riguarda la comunicazione di dati all’estero.
5.5 Impiego dei dati personali derivanti da progetti di ricerca
Queste nuove disposizioni vengono inserite nel capitolo esistente 6a (Trattamento dei dati).
Art. 36c Registrazione e trattamento dei dati
In alcune circostanze i PF e gli istituti di ricerca devono registrare e trattare, nell’ambito di progetti di ricerca, anche dati personali e, se necessario, dati personali degni di particolare protezione nonché profili della personalità. Conformemente all’articolo 17 capoverso 2 LPD, tali operazioni richiedono una base legale formale che deve essere creata con questo nuovo articolo nella legge sui PF. Ovviamente i PF e gli istituti di ricerca possono continuare a registrare e trattare, a prescindere dalla nuova base legale, dati personali per scopi impersonali, in particolare di ricerca, pianificazione e statistica conformemente all’articolo 22 LPD.
Oltre alle disposizioni pertinenti della LPD (segnatamente la raccolta, la conservazione, l’utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l’archiviazione o la distruzione dei dati personali), i PF e gli istituti di ricerca devono osservare anche altre disposizioni giuridiche speciali, come ad esempio quelle della legge federale del 30
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settembre 2011 concernente la ricerca sull’essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm).
Art. 36d Anonimizzazione, conservazione e distruzione dei dati
I PF e gli istituti di ricerca provvedono a un impiego corretto dei dati personali (anonimizzazione, durata massima di conservazione, archiviazione e distruzione).
Per quanto riguarda l’obbligo di informazione di cui al capoverso 2, va osservato che i PF e gli istituti di ricerca, qualora raccolgano dati personali da terzi, devono farsi confermare in forma scritta che è stato adempiuto l’obbligo di informazione nei confronti delle persone in questione.
17 RS 235.1
18 RS 810.30