Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/76: Modifica di legge sui PF · 12 pagine

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lavoro comporta obbligatoriamente la rimozione dal Consiglio dei PF. Per il direttore di un istituto di ricerca, l’assunzione come direttore è una condizione indispensabile per essere nominato nel Consiglio dei PF, per cui anche in questo caso la fine del rapporto di lavoro determina la rimozione dal Consiglio dei PF. È tuttavia ipotizzabile che il direttore di un altro istituto di ricerca debba rappresentare quest’ultimo nel Consiglio dei PF senza che sussistano motivi di disdetta. Questa fattispecie non è disciplinata nella legge. Anche nel caso di un membro del Consiglio dei PF proposto dalle assemblee universitarie, le due funzioni (appartenenza al Consiglio e rapporto di lavoro) sono indipendenti l’una dall’altra. In questa circostanza, inoltre, la competenza per la costituzione e la fine del rapporto di lavoro non è del Consiglio federale, bensì di un istituto accademico. In questi casi, in cui cioè il contratto di lavoro e l’appartenenza al Consiglio dei PF sono indipendenti l’uno dall’altra, la possibilità di rimozione dal Consiglio dei PF deve essere disciplinata a livello di legge.

L’articolo 14 LPers non è applicabile ai membri del Consiglio dei PF che non hanno un rapporto di lavoro con la Confederazione. Attualmente per questa categoria non esiste una base legale esplicita per un’eventuale revoca in corso di mandato. Nella legge occorre inoltre chiarire che essi hanno un contratto di mandato di diritto pubblico. I seguenti articoli devono dunque essere adeguati.

Art. 17 cpv. 1bisRapporti di lavoro

Il capoverso 1bisprecisa che con gli altri membri del Consiglio dei PF sussiste un rapporto di mandato di diritto pubblico (rapporto di mandato). Ciò riguarda il vicepresidente del Consiglio dei PF, il rappresentante delle assemblee universitarie e gli altri cinque membri esterni del Consiglio dei PF. Il capoverso 1bissancisce inoltre esplicitamente che il Consiglio federale stabilisce le indennità e le altre condizioni contrattuali dei membri del Consiglio dei PF.

Art. 24 cpv. 4 Composizione, nomina e revoca

In analogia con l’articolo 14 capoverso 3 LPers, con il presente capoverso 4 si crea la possibilità di revocare per motivi gravi i membri del Consiglio dei PF nel corso del mandato.

Art. 24a Comitati

Per ragioni di tecnica legislativa la disposizione dell’articolo 24 capoverso 4 diventa un articolo a sé stante, senza tuttavia alcuna modifica materiale.

4. Tasse d’iscrizione e limitazioni all’ammissione

Art. 16a cpv. 1 e 2 Limitazioni all’ammissione

Rubrica: dal momento che viene introdotta un’ulteriore limitazione all’ammissione (cpv. 2), la rubrica recita ora «Limitazioni all’ammissione» anziché «Limitazioni all’ammissione per studenti in possesso di un attestato estero che dà accesso agli studi superiori».

Capoverso 1: L’infrastruttura, le risorse finanziarie e le condizioni quadro esistenti consentono a entrambi i PF di offrire un’elevata qualità formativa. Mentre la formazione a livello di master e di dottorato attira già da tempo numerose candidature dall’estero, nel caso della formazione a livello di bachelor, il fenomeno è alquanto nuovo. I cicli di studio bachelor godono sempre più di una buona reputazione internazionale, soprattutto nei Paesi limitrofi.