Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/76: Modifica di legge sui PF · 12 pagine

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rapporto sintetico e uno approfondito. Il 17 dicembre 2010 il Parlamento ha adottato la revisione della legge del 13 dicembre 20025 sul Parlamento (LParl) e della legge del 21 marzo 19976 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)7.

Nella gestione strategica del Consiglio dei PF sono già state attuate misure compatibili con la nuova gestione unitaria delle unità rese autonome. Il mandato di prestazioni del Consiglio federale nel settore dei Politecnici federali per gli anni 2013–2016 è strutturato in base al modello per gli obiettivi strategici. Inoltre, dal 2011 il Consiglio federale presenta alle commissioni parlamentari competenti un rapporto breve e uno approfondito. L’attuazione completa della gestione mediante gli obiettivi strategici nel settore dei PF per il periodo 2017–2020 richiede però la trasformazione della legge sui PF in una legge speciale.

Con la presente modifica della legge sui PF vengono modificati, nell’ambito del governo d’impresa, i seguenti articoli:

Art. 3a e art. 25 cpv. 1 lett. a

La modifica riguarda adeguamenti terminologici. Il termine «mandato di prestazioni» è sostituito da «obiettivi strategici».

Art. 33 Obiettivi strategici

Il termine «mandato di prestazioni» è sostituito da «obiettivi strategici». Secondo la logica del nuovo modello di gestione, se motivi gravi e imprevedibili lo richiedono, il Consiglio federale può modificare gli obiettivi strategici durante il periodo di validità senza sottoporli all’approvazione del Parlamento e senza consultare le commissioni legislative (cpv. 1 e 4). Il capoverso 1 stabilisce ora esplicitamente che il Consiglio federale consulta il Consiglio dei PF prima di definire gli obiettivi strategici. Gli altri capoversi vengono ripresi con gli adeguamenti del caso. Il capoverso 2 stabilisce, conformemente al diritto vigente, che l’insegnamento, la ricerca e le prestazioni rappresentano i compiti centrali del settore dei PF.

Art. 33a Attuazione

Questo articolo stabilisce esplicitamente che il Consiglio dei PF provvede all’attuazione degli obiettivi strategici. Il capoverso 2 conferisce al Consiglio dei PF la competenza di decidere in via definitiva in caso di disaccordo sul contenuto o sull’attuazione degli accordi sugli obiettivi. Ciò implica anche che, all’occorrenza, il Consiglio dei PF definisce possibili interventi se il raggiungimento degli obiettivi appare compromesso. Le competenze del Consiglio dei PF non sono disciplinate esplicitamente nella legge sui PF, il che – alla luce dell’art. 5 cpv. 3 (competenza generale sussidiaria del PF e degli istituti di ricerca) crea un’incertezza giuridica.

Questa incertezza non è conciliabile con la responsabilità esecutiva che gli viene conferita. Il Consiglio federale parte tuttavia dal presupposto che, di regola, verrà raggiunta un’intesa come è avvenuto finora.

Art. 34 Rendiconto

La rendicontazione secondo i principi del governo d’impresa non prevede più un rapporto approfondito al termine del periodo di prestazione. Questo principio dovrà già essere attuato al termine del periodo 2013–2016. Il capoverso 1 in vigore viene pertanto abrogato. Il nuovo capoverso 1 prevede che i rapporti annuali del Consiglio

5 RS 171.10

6 RS 172.010

7 RU 2011 5859