Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002
1.2.16paquet législatif LEtr [ID: 240451] Comunicazione di dati alle autorità competenti in materia di stranieri (art. 97 cpv. 3 lett. f AP-LStr e 50a cpv. 1 lett. e n. 8 AP-LAVS)
Infine, l’avamprogetto propone di adeguare due disposizioni relative alla comunicazione di dati, al fine di garantire che le autorità competenti in materia di stranieri dispongano di tutte le informazioni di cui hanno bisogno.
Comunicazione spontanea dei dati relativi alle misure di protezione dei minori e degli adulti (art. 97 cpv. 3 lett. f AP-LStr)
L’articolo 97 capoverso 1 LStr disciplina la collaborazione con le autorità incaricate dell’esecuzione della legge federale sugli stranieri. Secondo il capoverso 3, determinati dati d’importanza fondamentale per il regime di soggiorno vanno comunicati spontaneamente alle autorità competenti in materia di stranieri. Sono eccettuati dall’obbligo di comunicazione le multe minime, singole contravvenzioni e atti che non influiscono sul regime di soggiorno46. Per ragioni di chiarezza occorre sancire nella legge che le autorità dello stato civile, le autorità tutorie e quelle giudiziarie comunicano spontaneamente le misure di protezione dei minori e degli adulti alle autorità competenti in materia di stranieri. Tale principio è attualmente sancito solo in un’ordinanza (art. 82 cpv. 2 OASA).
Comunicazione, su richiesta, dei dati relativi alle assicurazioni sociali (Art. 50a cpv. 1 lett. e
n. 8 AP-LAVS)
Nella prassi, le autorità competenti in materia di assicurazioni sociali non comunicano dati alle autorità in materia di stranieri perché nella maggior parte dei casi manca il consenso dell’interessato (art. 50a cpv. 4 lett. b della legge federale del 20 dicembre 194647 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS). L’Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM) deplora questa situazione. È pertanto opportuno modificare l’articolo 50a cpv. 1 lettera e LAVS per consentire di comunicare alle autorità competenti in materia di stranieri, in singoli casi e su domanda scritta e motivata, i dati relativi alle rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità, nonché quelli relativi alle prestazioni complementari. Tali dati sono essenziali per verificare l’esistenza di mezzi finanziari sufficienti, una condizione necessaria per il rilascio di un permesso di soggiorno.
46 Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3327, pag. 3438.
47 RS 831.10