Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002
paquet législatif LEtr [ID: 240451]
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Disposizioni della legge federale sugli stranieri
Art. 12 cpv. 1 concerne soltanto il testo francese
Nella versione francese occorre eliminare il riferimento errato all’autorità competente del luogo di lavoro («l’autorité compétente de son lieu de résidence ou de travail en Suisse»).
Tale riferimento non si trova né nella versione italiana («l’autorità competente per il luogo di residenza in Svizzera») né in quella tedesca («bei der am Wohnort in der Schweiz zuständigen Behörde»). Il messaggio del Consiglio federale del 200248 concernente la legge federale sugli stranieri sottolinea infatti che il disciplinamento della notificazione compete unicamente al Cantone del luogo di residenza.
Art. 22 titolo; cpv. 2-4
Questa modifica intende colmare la lacuna della legge quanto all’obbligo di rimborsare le spese del lavoro distaccato nel caso di trasferimenti per motivi aziendali e prestazione di servizi transfrontalieri. Prevede un disciplinamento identico a quello della legge sui lavoratori distaccati (cpv. 2; cfr. anche n. 1.2.5). L’obbligo di rimborsare le spese connesse al lavoro distaccato va sancito nella legge (cpv. 3). Inoltre il Consiglio federale ha la competenza di definire la durata dell’obbligo di rimborsare le spese per i distaccamenti di lunga durata (cpv. 4).
Art. 30 cpv. 1 lett. d ed ebis
Lettera d
La lettera d è abrogata in seguito alla soppressione, con effetto al 1° gennaio 2016, dello statuto di artista da cabaret (cfr. n.1.2.2). La lettera d, riguardante le persone che nell’esercizio della propria attività lucrativa sono esposte al pericolo di sfruttamento, serviva nella prassi a proteggere le artiste di cabaret e permetteva di derogare alle condizioni di ammissione per queste persone. L’avamprogetto propone tuttavia una nuova lettera ebisper garantire la protezione delle persone che esercitano la prostituzione e sono vittime di reati nell’esercizio di tale attività.
Lettera ebis
Secondo l’articolo 30 capoverso 1 lettera ebisAP-LStr è possibile disciplinare il soggiorno di persone straniere che esercitano la prostituzione e che, a causa di un reato, durante tale attività sono state lese direttamente ai sensi della LAV (deroga alle condizioni d’ammissione). I possibili scopi del soggiorno vanno disciplinati in un’ordinanza (art. 30 cpv. 2 LStr). Il soggiorno va autorizzato se la presenza della vittima è necessaria per collaborare con le autorità inquirenti, partecipare al procedimento penale o usufruire delle prestazioni previste dalla LAV (in particolare consulenza e aiuto immediato).
La LStr prevede già una deroga alle condizioni d’ammissione per le vittime della tratta di esseri umani (art. 30 cpv. 1 lett. e LStr in combinazione con l’art. 36 OASA). In un secondo tempo s’intende integrare in tal senso anche l’ordinanza inserendovi la possibilità del soggiorno ai fini della riscossione di prestazioni secondo la LAV.
È considerata una vittima ai sensi della LAV ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (art. 1 cpv. 1 LAV). Devono essere soddisfatti cumulativamente tre criteri: un reato intenzionale o colposo ai sensi del diritto
48 FF 2002 3327, pag. 3393