Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo
N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002
Lettera bpaquet législatif LEtr [ID: 240451]
Il rinvio all’articolo 30 capoverso 1 lettera d LStr è abolito poiché tale lettera è abrogata. Con il nuovo rinvio all’articolo capoverso 1 lettera ebisAP-LStr, l’aiuto al ritorno è ammesso per gli stranieri che esercitano la prostituzione e la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa, a causa di un reato, durante l’esercizio di tale attività (cfr. n. 1.2.2).
L’aiuto al ritorno ha lo scopo di promuovere il ritorno volontario o obbligatorio delle persone e di agevolarne il reinserimento nel Paese d’origine o di provenienza oppure in un Paese terzo. La SEM attua l’aiuto al ritorno in collaborazione con la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), i competenti servizi cantonali e le istituzioni di soccorso. Al di fuori del settore dell’asilo, l’aiuto al ritorno può finora essere concesso soltanto alle persone particolarmente esposte al pericolo di sfruttamento nel contesto della loro attività lucrativa (art. 30 cpv. 1 lett. d LStr; in seguito all’abolizione dello statuto di artista di cabaret, l’avamprogetto prevede l’abrogazione di questa disposizione; cfr. il commento all’art. 30 cpv. 1 lett. d LStr), alle vittime e ai testimoni della tratta di essere umani (art. 30 cpv. 1 lett. e LStr) o alle persone che hanno lasciato il proprio Stato d’origine o di provenienza perché esposte a un pericolo generale grave e che durante la persistenza di tale pericolo non avevano potuto ritornarvi.
L’aiuto al ritorno è un incentivo ad abbondonare la prostituzione e a lasciare volontariamente la Svizzera. Aiuta le persone a ricostruirsi una vita nel Paese d’origine o di provenienza oppure in uno Stato terzo. Ne scaturisce un effetto preventivo, in quanto si evita che la persona in questione sia nuovamente vittima di reati. La concessione dell’aiuto al ritorno per la partenza verso uno Stato terzo presuppone che la persona possa recarsi lecitamente in tale Stato. Ciò è raramente il caso, poiché di norma uno Stato terzo non concede un permesso di soggiorno a una persona indigente.
L’aiuto al ritorno è concesso a condizione che la persona sia stata vittima di un atto violento in relazione diretta all’esercizio della prostituzione. Tale nesso deve essere reso verosimile da un certificato medico, un rapporto della polizia o informazioni di terzi. Inoltre la partenza dalla Svizzera deve essere volontaria, nel Paese di origine o di provenienza o nello Stato terzo manca un sostegno finanziario sufficiente e la persona in questione deve rendere verosimile di voler abbandonare definitivamente la prostituzione. Nel settore dell’asilo attualmente per l’aiuto al ritorno individuale sono versati al massimo CHF 6000 nel caso di una persona bisognosa di protezione, vale a dire un aiuto finanziario iniziale di CHF 1000 e un aiuto materiale aggiuntivo per un progetto di reintegrazione. Se le condizioni sopra menzionate sono soddisfatte, l’aiuto al ritorno può essere versato, a differenza di quanto previsto nel settore dell’asilo, anche a cittadini degli Stati dell’UE o dell’AELS. In tal modo si tiene conto del fatto che anche in determinati Stati dell’UE le condizioni di vita possono essere così pessime da indurre una persona alla prostituzione per motivi economici. L’assistenza per il reinserimento in loco può essere affidata a un’ONG.
Lettera c
Anche le persone del settore degli stranieri la cui ammissione provvisoria è stata revocata conformemente all’articolo 84 capoverso 2 o 3 LStr o che pur essendo ammesse provvisoriamente lasciano la Svizzera di propria iniziativa potranno in futuro usufruire dell’aiuto al ritorno (cfr. n. 1.2.3). A complemento del vigente articolo 60 capoverso 2 lettera a LStr, in caso di partenza volontaria potranno quindi chiedere l’aiuto al ritorno anche gli stranieri la cui ammissione provvisoria è stata decisa poiché l’esecuzione dell’allontanamento non era possibile (art. 83 cpv. 2), ammissibile (art. 83 cpv. 3) o ragionevolmente esigibile in seguito a emergenza medica (art. 83 cpv. 4). Le persone ammesse provvisoriamente in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata nello Stato d’origine o di provenienza continuano ad aver diritto all’aiuto al ritorno in virtù dell’articolo 60 capoverso 2 lettera a LStr.