Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine
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N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002
Designandopaquet législatif LEtr [ID: 240451] gli organi che verificano il rispetto dei criteri (art. 57a cpv. 3 AP-LStr), la
Confederazione garantisce criteri univoci nel settore dell’integrazione, sia per la garanzia della qualità sia per il riconoscimento delle prestazioni della formazione continua. Per la promozione linguistica tale compito è svolto dal segretariato fide (www.fide-info.ch), su incarico della SEM. Il segretariato accredita gli istituti che offrono formazioni per gli insegnanti e verifica l’equivalenza per il riconoscimento delle loro prestazioni di formazione.
Fide è un sistema esaustivo d’apprendimento delle lingue che va dai mezzi didattici alla formazione degli insegnanti fino all’attestazione delle conoscenze linguistiche. Entro la fine del 2016 ci sarà inoltre un marchio di qualità fide che definirà i criteri di una promozione linguistica qualitativamente efficace. Con l’introduzione di fide, la SEM attua le disposizioni dell’articolo 6 capoverso 3 LFCo. Dal 2017 il segretariato fide svolgerà anche procedure di certificazione per l’ottenimento del marchio di qualità fide e fungerà da servizio di contatto per l’attestato delle conoscenze linguistiche e il passaporto delle lingue fide (documentazione delle conoscenze linguistiche acquisite).
Poiché in virtù dell’articolo 57 LStr la SEM è responsabile del coordinamento della promozione dell’integrazione a livello federale, oltre che nell’ambito dei programmi cantonali d’integrazione, fide va applicato in forma adeguata anche nelle strutture ordinarie (p. es. nei settori del mercato del lavoro e della formazione professionale). Il coordinamento intende garantire l’impiego efficace ed economico dei contributi statali, in particolare nel settore della promozione linguistica.
Art. 59a (nuovo)
Il primo periodo del capoverso 1 traspone nella LStr uno degli effetti giuridici del documento di viaggio per rifugiati, vale a dire il fatto che tale documento non autorizza i rifugiati a recarsi nel proprio Stato d’origine o di provenienza (art. 12 cpv. 3 ODV). Se è in possesso di chiari indizi di un viaggio nello Stato d’origine (p. es. un timbro nel documento di viaggio), la SEM avvia un procedimento amministrativo contro l’interessato per revocargli la qualità di rifugiato (cfr. il commento all’art. 63 cpv. 1bisAP- LAsi).
Il secondo periodo del capoverso 1 conferisce alla SEM la possibilità di prevedere un divieto di viaggio anche in altri Stati, se vi è fondato sospetto che il divieto di recarsi nello Stato d’origine non sarà rispettato, ad esempio se con il documento di viaggio rilasciato dalle autorità svizzere un rifugiato si reca in un Paese limitrofo del suo Stato d’origine per recarsi successivamente in quest’ultimo usando un altro documento che lo autorizza a entrarvi. Può esservi sospetto fondato di mancato rispetto del divieto di viaggio anche se si constatano regolarmente viaggi di rifugiati tra uno Stato limitrofo dello Stato d’origine e la Svizzera.
Il divieto di viaggio per rifugiati in applicazione dell’articolo 59a capoverso 1 secondo periodo AP-LStr concerne tutti i cittadini di un determinato Paese (decisione di portata generale della SEM). Il viaggio di un rifugiato in uno Stato terzo contemplato dal divieto può essere eccezionalmente autorizzato dal SEM, su richiesta e in presenza di motivi importanti (p. es. una grave malattia o la morte di un familiare).
Se è in possesso di indizi concreti che un rifugiato si sia recato in un Paese contemplato dal divieto di viaggio, la SEM avvia contro l’interessato un procedimento amministrativo per la revoca dell’asilo (cfr. il commento all’art. 63 cpv. 2 AP-LAsi).
Art. 60 cpv. 2 lett. b e c
L’articolo 60 riguarda l’aiuto al ritorno e il reinserimento (cfr. n. 1.2.2 e 1.2.3).