Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine

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N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002

paquet législatif LEtr [ID: 240451]

Art. 64d cpv. 3

La modifica corrisponde a una delle conclusioni della valutazione Schengen della Svizzera del 2014 relativa all’attuazione della direttiva sul rimpatrio e alle raccomandazioni del «Manuale comune sul rimpatrio»53 (cfr. n. 1.2.7). Secondo l’articolo 3 paragrafo 7 della direttiva sul rimpatrio, il «rischio di fuga» deve basarsi su criteri oggettivi definiti dalla legge. Mentre sono già previsti dal diritto vigente per la carcerazione preliminare (art. 75 LStr) e la carcerazione in vista di rinvio coatto (art. 76 LStr), tali criteri mancano finora per l’esecuzione immediata dell’allontanamento secondo l’articolo 64d capoverso 2 lettera b LStr. La modifica proposta colma questa lacuna.

L’avamprogetto definisce le seguenti situazioni come indizi concreti che uno straniero intende sottrarsi all’esecuzione dell’allontanamento: lo straniero non osserva l’obbligo di collaborare di cui all’articolo 90 LStr, il suo comportamento permette di supporre che egli si opponga agli ordini delle autorità o lo straniero entra in Svizzera nonostante un divieto d’entrata. La formulazione non esaustiva della disposizione lascia alle autorità un certo margine d’apprezzamento, tuttavia devono tenere conto della pertinente giurisprudenza europea.

Art. 65 cpv. 2 e 2bis

L’articolo 65 LStr disciplina il rifiuto d’entrata e l’allontanamento all’aeroporto. La procedura vigente deve essere adeguata per essere conforme al codice frontiere Schengen e permettere alle autorità di controllo al confine di emanare una decisione a nome della SEM (cfr. n. 1.2.8).

Spetta ai Cantoni eseguire il controllo delle persone sul loro territorio (art. 9 cpv. 1 LStr). Possono trasferire questo compito al Corpo delle guardie di confine mediante un accordo con il Dipartimento federale delle finanze (art. 23 cpv. 2 OEV, art. 97 della legge del 18 marzo 200554 sulle dogane; LD). Ne consegue che ai confini esterni della Svizzera operano sei diverse autorità di controllo (un’autorità federale: Cgcf; cinque autorità di polizia cantonali: Berna, Ginevra, Soletta, Vallese, Zurigo).

La presente proposta di modifica prevede che queste diverse autorità di controllo alla frontiera rendano la decisione di rifiuto d’entrata o di allontanamento a nome della SEM (art. 65 cpv. 2). Eseguono così il diritto federale in rappresentanza di un’autorità federale presso la quale può essere fatta opposizione contro questa prima decisione. La procedura di opposizione intende garantire una prassi uniforme e mantenere, nell’interesse delle autorità coinvolte, la via di ricorso vigente. Contro la decisione della SEM sull’opposizione può, come sinora, essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 65 cpv. 2bis).

Sia l’opposizione presso la SEM che il ricorso presso il Tribunale amministrativo federale non hanno effetto sospensivo. La nuova disposizione rende necessari adeguamenti dell’OEV.

Art. 80a cpv. 1 lett. a

La disposizione è adeguata al fine di definire il Cantone che, nel quadro del riassetto del settore dell’asilo, può ordinare la carcerazione nell’ambito della procedura Dublino. Entra in vigore solo se il Popolo accetterà il progetto di riassetto del settore dell’asilo.

Se una persona da allontanare soggiorna in un centro della Confederazione, per l’ordine della carcerazione Dublino può essere designato competente il Cantone d’ubicazione del centro o quello competente dell’esecuzione dell’allontanamento secondo l’articolo 46 capoverso 1bis

53 Raccomandazione della Commissione dell’1.10.2015 che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio, C(2015) 6250 final.

54 RS 631.0