Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine
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N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002
tali misure erano considerate sentenze di diritto civile (art. 97 cpv. 3 lett. b LStr e art. 82 cpv. 2paquet législatif LEtr [ID: 240451]
OASA).
Art. 99
In seguito alla recente giurisprudenza del Tribunale federale60 (cfr. n. 1.2.1) e al fine di chiarire in particolare la situazione in caso di rifiuto di approvare decisioni rese da autorità (amministrative o giudiziarie) o di ricorso cantonali, si propone di adeguare l’articolo 99 LStr.
Nella sua decisione di principio del 30 marzo 2015, il Tribunale federale osserva che se un permesso di soggiorno è stato concesso su decisione di un’autorità cantonale di ricorso (in linea di massima un’autorità giudiziaria) e tale decisione può essere impugnata dinnanzi al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto pubblico, la SEM deve ricorrere a questa via di ricorso e non alla procedura d’approvazione61. Lo scopo è di evitare una nuova litispendenza in seguito alla decisione della SEM, il che non farebbe che allungare la procedura.
La modifica proposta menziona esplicitamente la possibilità della SEM di rifiutare l’approvazione anche se un’autorità cantonale di ricorso amministrativa o giudiziaria si è già pronunciata sul caso. Infatti, la procedura d’approvazione va distinta dalla procedura di ricorso. È importante che la SEM abbia la possibilità, come sinora, di rifiutare l’approvazione, anche nel caso in cui un’autorità cantonale di ricorso si sia già pronunciata sul caso.
Contrariamente alla procedura di ricorso, quella d’approvazione non è soggetta a un termine, il che permette alla SEM di esaminare, se necessario, in modo più approfondito i dossier che le sono sottoposti. Alle due procedure si applicano inoltre obblighi procedurali differenti; il Tribunale federale non ha lo stesso potere cognitivo della SEM. Ad esempio, in linea di massima non riesamina i fatti (art. 99 della legge del 17 giugno 200562 sul Tribunale federale, LTF), mentre la SEM può raccogliere informazioni presso altre autorità o, eccezionalmente, presso privati (art. 49 della legge federale del 20 dicembre 196863 sulla procedura amministrativa, PA).
Art. 104 cpv. 1-1ter
Cpv. 1
Come secondo il diritto vigente (art. 104 cpv. 1 LStr), per migliorare i controlli al confine e impedire l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionale degli aeroporti la SEM può obbligare le compagnie aeree a trasmetterle subito dopo la partenza i dati personali dei passeggeri e i dati dei voli (dati API).
Nella prassi, i dati API sono trasmessi a un sistema gestito dalla SEM al quale possono accedere le autorità di controllo alla frontiera. Come soluzione alternativa in caso di gravi guasti tecnici del sistema API, la legge prevede anche in futuro la possibilità di fornire i dati direttamente alle autorità di controlla alla frontiera.
Cpv. 1bis
Come illustrato sopra (n. 1.2.13), secondo l’avamprogetto i dati API potranno essere utilizzato anche per combattere la criminalità organizzata internazionale come pure per prevenire le minacce alla sicurezza interna o esterna risultanti dal terrorismo, dalla proliferazione di armi e dallo spionaggio. Secondo il diritto vigente la scelta dei voli si basa soprattutto su un’analisi dei rischi dal punto di vista della politica migratoria. È perciò opportuno introdurre la possibilità
60Sentenza del Tribunale federale 2C_146/2014 del 30 mar. 2015. Sulla stessa questione cfr. anche la sentenza
2C_634/2014 del 24 apr. 2015.
61Cfr. art. 89 cpv. 2 e 111 LTF; sentenza summenzionate: 2C_146/2014, consid. 4.4.3 e 2C_634/2014, consid. 3.2.