Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine
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N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002
terzo periodo LAsipaquet législatif LEtr [ID: 240451]55. Negli altri casi, ossia quando lo straniero è attribuito al Cantone di ubicazione del centro della Confederazione, è competente esclusivamente tale Cantone (cfr. n. 1.2.9).
Art. 81 cpv. 2
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la situazione particolare delle persone in carcerazione amministrativa prevista dal diritto in materia di stranieri è rispettata al meglio in strutture attrezzate specificamente per questo tipo di carcerazione e che consentono un regime di detenzione liberale (cfr. anche n. 1.2.7). Se tale tipo di struttura non è a disposizione, occorre provvedere affinché gli stranieri in carcerazione amministrativa siano separati dalle persone in carcerazione preventiva o dai detenuti che scontano una pena56. La disposizione vigente della LStr non è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale e neppure alla direttiva sul rimpatrio, che è parte dell’acquis di Schengen e quindi vincolante per la Svizzera. L’articolo 16 paragrafo 1 della direttiva prevede che il trattenimento avvenga di norma in appositi centri di permanenza temporanea e che la carcerazione in penitenziari ordinari è ammessa soltanto se lo Stato in questione non dispone di tali centri (o se non vi è più posto). In tal caso è tuttavia necessario garantire che «i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari». Pertanto, in occasione della valutazione della Svizzera relativa all’attuazione della direttiva sul rimpatrio nel 2014, il nostro Paese è stato invitato ad adeguare l’articolo 81 capoverso 2 LStr. In una sentenza del 17 luglio 2014 la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha sottolineato che uno Stato membro di Schengen non può far valere l’assenza di strutture di detenzione specifiche in una parte del suo territorio per giustificare la detenzione di cittadini di Stati terzi in penitenziari ordinari57. Per la Svizzera in quanto Stato Schengen, ciò significa che in linea di massima uno straniero da allontanare può essere posto in carcerazione amministrativa separata in un penitenziario ordinario soltanto se in tutta la Svizzera non vi sono (più) posti in strutture apposite. Anche se le decisioni della CGUE a chiarimento di questioni giuridiche nell’ambito di Schengen non sono direttamente vincolanti per la Svizzera, il nostro Paese è tenuto ad attuarle per garantire un’applicazione uniforme del diritto in materia di Schengen.
Se per l’esecuzione della carcerazione secondo il diritto in materia di stranieri è prevista una struttura che nel suo complesso serve anche all’esecuzione delle pene, le persone in carcerazione amministrativa devono essere alloggiate in reparti separati in cui è possibile un regime di detenzione più libero (locali comuni, visite, attività nel tempo libero)58. La carcerazione in vista di rinvio coatto, preliminare e cautelativa deve essere eseguita in un reparto separato in modo autonomo e indipendente rispetto all’esecuzione delle pene. I diritti delle persone in carcerazione amministrativa devono essere garantiti anche nel caso in cui determinati locali sono accessibili ai detenuti di tutti i reparti. La chiara separazione ha anche lo scopo di evidenziare che le persone sono trattenute per motivi amministrativi e non perché hanno commesso un reato59.
Art. 97 cpv. 3 lett. f
All’elenco dei dati da comunicare secondo la disposizione vigente, come ad esempio quelli delle sentenze di diritto penale o del versamento di prestazioni di aiuto sociale, l’avamprogetto aggiunge una nuova lettera f, che prevede espressamente l’assistenza amministrativa nel caso di misure del diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti (cfr. n. 1.2.16). Finora
55 RS 142.31
56 DTF 123 I 231, consid. b
57 CGUE, sentenza del 17.7.2014, Bero e Bouzalmate, cause riunite C-473/13 e C-514/13, ECLI:UE:C:2014:2095; come pure sentenza 17.7.2014, Pham, causa C-474/13, ECLI:UE:C:2014:2096.
58 FF 1994 I 273, pag. 297
59 DTF 122 II 53, consid. 5a