Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 5 pagine
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Art. 17d Obblighi di notifica dei detentori di cani
Questo articolo disciplina gli obblighi di notifica dei detentori di cani. D’ora in poi essi dovranno notificare all’ufficio competente nel Cantone di domicilio i cambiamenti di nome e di indirizzo. L’ufficio competente registra nella banca dati sui cani tale cambiamento. In caso di trasferimento, il cambiamento di indirizzo deve essere notificato all’ufficio competente nel nuovo Cantone di domicilio. Occorre inoltre che i venditori e gli acquirenti (rispettivamente le persone che cedono o prendono in custodia) notifichino all’ufficio competente del Cantone di domicilio la vendita o l’acquisto di un cane oppure la cessione o la presa in custodia per oltre tre mesi. Il detentore deve notificare all’ufficio competente anche il decesso del cane. L’ufficio competente provvede ad apportare le corrispondenti modifiche nella banca dati sui cani. Per motivi di sistematica, l’obbligo di comunicare l’addestramento dei cani ai servizi di difesa, il loro impiego per la protezione del bestiame, il tipo di impiego dei cani da lavoro e dei cani con orecchie o coda recisi viene inserito nell’OPAn.
Art. 17e Registrazione di dati notificati da parte dell’ufficio competente
In futuro l’ufficio competente del Cantone di domicilio registrerà nella banca dati sui cani i cambiamenti di nome e indirizzo dei detentori di cani, analogamente a quanto avviene per la registrazione dei detentori di cani. Solo così si garantisce che la banca dati sui cani contenga i dati corretti assolutamente necessari per l’esecuzione. In caso di trasferimento del detentore, l’ufficio competente del nuovo Cantone di domicilio deve modificare l’indirizzo nella banca dati sui cani. Se il diritto cantonale lo consente, i cambiamenti di indirizzo possono essere effettuati anche tramite lo scambio automatico dei dati (cfr. art. 17f cpv. 2). L’ufficio competente nel Cantone di domicilio deve inoltre registrare nella banca dati sui cani la vendita o l’acquisto di un cane, la cessione o la presa in custodia di un cane per oltre tre mesi nonché il decesso del cane.
Art. 17f Elaborazione e consultazione dei dati
D’ora in poi, su mandato dei Cantoni, anche altri uffici cantonali e comunali avranno accesso alla banca dati sui cani per espletare i propri compiti legali. Sulla base del diritto cantonale, i Cantoni possono incaricare il gestore della banca dati sui cani di concedere ulteriori diritti di consultazione (ad es. ai rifugi autorizzati per animali oppure alla Centrale svizzera per animali smarriti).
Si stabilisce inoltre che il gestore della banca dati sui cani attribuisca i diritti necessari alle persone e agli uffici incaricati di registrare e di elaborare i dati secondo la presente ordinanza e secondo l’OPAn. Gli uffici competenti nel Cantone di domicilio (p. es. i Comuni) devono poter registrare ed elaborare i dati sul detentore, i veterinari devono registrare i dati sul cane e poterli aggiungere ai dati sul detentore e l’UFAM deve poter registrare i cani da protezione del bestiame.
Purché il diritto cantonale lo consenta, la banca dati sui cani può essere collegata anche ai registri degli abitanti cantonali e comunali, in modo tale da poter scambiare automaticamente i dati relativi ai cambiamenti di cognome e indirizzo dei detentori di