Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 5 pagine

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III. Ripercussioni finanziarie e sul personale

1. Ripercussioni per la Confederazione

La presente modifica dell’ordinanza non ha alcuna ripercussione finanziaria o in materia di personale per la Confederazione. Per la gestione della banca dati sui cani sono responsabili i Cantoni secondo l’articolo 30 capoverso 2 LFE.

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

I Cantoni continuano a essere responsabili della gestione della banca dati sui cani. In linea di massima, le presenti modifiche dell’ordinanza non comportano alcun costo aggiuntivo per i Cantoni.

Ora tuttavia, tutti coloro che vogliono detenere un cane per la prima volta devono prima registrarsi presso l’ufficio competente nel Cantone di domicilio. Questo registra nella banca dati sui cani cognome, nome, indirizzo, data di nascita e sesso del futuro detentore. L’ufficio competente registra anche i cambiamenti di nome e indirizzo dei detentori di cani, la vendita o l’acquisto di un cane, la cessione o la presa in custodia di un cane per oltre tre mesi nonché il decesso del cane.

In diversi Cantoni, in futuro saranno i Comuni a essere responsabili del rilevamento dei dati sul detentore e della relativa registrazione ed elaborazione dei dati nella banca dati sui cani. Ne deriva per questi Comuni un onere supplementare, che però sarà limitato grazie all’introduzione dei necessari ausili. Inoltre i Comuni sono attivi già oggi su più fronti nell’ambito del controllo dei cani, vale a dire per la riscossione della tassa e l’emissione della tessera canina, e sono direttamente interessati a una buona qualità dei dati. L’obbligo di emettere una tessera canina decade con la presente revisione.

3. Ripercussioni per l’economia

In futuro, i veterinari dovranno registrare nella banca dati sui cani il numero di passaporto per animali da compagnia, se presente. Questi nuovi obblighi di notifica comportano per i veterinari un onere supplementare, che però sarà limitato grazie all’introduzione dei necessari ausili.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La presente modifica non ha alcuna influenza sugli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale ed è dunque compatibile con essi.