Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 5 pagine
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In questo articolo si utilizzano i termini «cognome ufficiale» e «nome abituale» per conformarsi al Catalogo ufficiale delle caratteristiche per i registri cantonali e comunali degli abitanti dell’Ufficio federale di statistica. D’ora in poi nell’OFE la banca dati centrale prevista dall’articolo 30 LFE si chiamerà «banca dati sui cani».
Possono farsi registrare come detentori di cani solo coloro che hanno compiuto il 16° anno di età (cfr. anche art. 110 OPAn). In caso contrario, è necessario che al loro posto si registri un rappresentante legale. Gli obblighi legati all’accudimento di un cane non sono da sottovalutare, è necessario infatti che il detentore sia sufficientemente maturo per assumersi tale responsabilità. Dal punto di vista della responsabilità civile, tuttavia, tale compito non ha alcuna conseguenza sulla prassi sviluppata dal Tribunale federale sul termine «detentore di animali».
Art. 17 Identificazione dei cani
Il veterinario continua a raccogliere i dati sul cane e quelli sul detentore in occasione dell’identificazione del cane. D’ora in poi i dati relativi al detentore del cane saranno già registrati nella banca dati sui cani (cfr. le spiegazioni relative all’art. 16). Il veterinario attribuisce i dati relativi al cane a quelli relativi al detentore. In ogni caso, l’identificazione deve avvenire prima che il detentore presso il quale il cane è nato lo ceda a terzi. In questo modo si garantisce la tracciabilità del detentore del cane fino all’allevamento.
Art. 17a Microchip per l’identificazione
Questo articolo contiene le disposizioni relative al microchip per l’identificazione dei cani. A tal riguardo non cambia nulla sotto il profilo materiale, ma tutte le disposizioni sono riassunte in un unico articolo.
Art. 17b Verifica dell’identificazione per i cani importati
Per i cani importati, il veterinario continua a verificare l’identificazione e, se necessario, a integrarla. Si precisano i dati che si rilevano con la verifica. Ora il detentore di cani è tenuto a indicare al veterinario anche il numero del passaporto per animali da compagnia. Anche in questo caso vale l’articolo 16, capoversi 3 e 4: il futuro detentore del cane deve prima registrarsi presso l’ufficio competente nel Cantone di domicilio.
Art. 17c Registrazione dei cani
L’articolo 17c capoverso 1 prevede che il veterinario registri nella banca dati sui cani i dati raccolti secondo l’articolo 17 e aggiunga i dati sul cane ai dati già registrati che riguardano il detentore. Se il detentore non è registrato o lo è erroneamente, il veterinario deve fargli notare che deve prima farsi registrare dall’ufficio competente nel Cantone di domicilio. Nel caso dei cani importati, si registrano nella banca dati sui cani i dati rilevati e completati durante la verifica dell’identificazione nonché il numero del passaporto per animali da compagnia. Come accadeva finora, per i Cantoni è prevista la possibilità di rilevare o far rilevare anche altri dati.