Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 14 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn)

alcuna risposta, l’AFC dovrebbe trasmettere i dati unicamente allo Stato al quale la maggioranza degli indizi fanno riferimento. Infine si dovrebbe recepire un’altra disposizione secondo la quale l’AFC inoltra le informazioni trasmesse dall’estero alle autorità competenti di cui all’articolo 21 capoverso 1 LSAI unicamente se giustificato da un interesse pubblico preponderante.

L’USAM e Treuhandsuisse ritengono che con l’introduzione dello scambio automatico di informazioni bisognerebbe ripensare l’attuale ordinamento in materia di imposta preventiva. Non avrebbe più alcun senso comunicare dati finanziari e in aggiunta riscuotere un’imposta alla fonte. Ciò creerebbe un inutile onere amministrativo per le autorità fiscali e i contribuenti. Affinché la Svizzera possa riacquistare nuova attrattiva, l’USAM e Treuhandsuisse propongono inoltre di sfruttare la possibilità di adeguare la legislazione e la prassi in materia di imposta preventiva, che non sono per nulla favorevoli sotto il profilo concorrenziale per il nostro Paese. Proprio l’insediamento delle imprese in diminuzione se non in parte assente rileverebbe un’urgente necessità d’intervento.

La FTAF approva che tutti gli Stati che si sono dichiarati favorevoli ad attuare lo scambio automatico di informazioni siano considerati Giurisdizioni partecipanti, aggiungendo che il Consiglio federale aveva garantito di adottare lo scambio automatico di informazioni se tutti i centri finanziari internazionali si impegnavano ad applicare una identica norma internazionale dell’OCSE. Tuttavia tale assunto sarebbe stato disatteso nei fatti. La FTAF riscontra inoltre che con l’Accordo FATCA vi sarebbe un’assenza di reciprocità nel flusso di informazioni. Pertanto bisognerebbe chiedersi se non è opportuno sospendere l’entrata in vigore dell’OSAIn, fino a quando l’UE non avrà introdotto regimi di scambio automatico equivalenti a quelli predisposti dal Protocollo con la Svizzera con altri centri finanziari, quali USA, Singapore, Bahamas, Hong Kong. Anche CP chiede che l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner venga preso in considerazione, soltanto se esso lo applica anche con le piazze finanziarie concorrenti della Svizzera (level playing field).

Alla luce degli sviluppi globali in merito alla trasparenza fiscale, il Cantone AI non ritiene accettabile che a livello internazionale gli Stati Uniti esercitino pressione su Paesi che non soddisfano gli standard dell’OCSE, senza rispettare essi stessi tali norme.