Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 14 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn)

1. Situazione iniziale

1.1. Introduzione

Gli ultimi anni sono stati marcati da un forte incremento a livello internazionale della lotta contro la frode e l’evasione fiscale che ha condotto, nel 2014, all’elaborazione del nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (standard per lo scambio automatico di informazioni) da parte dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Lo standard globale è stato approvato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014 e successivamente, il 15 e 16 novembre dello stesso anno, anche dai capi di Governo del gruppo dei venti principali Paesi industrializzati ed emergenti (Stati del G20).

Ad oggi sono 101 gli Stati e i territori che hanno dichiarato al Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) la loro intenzione di introdurre il nuovo standard per lo scambio automatico di informazioni (stato: 26.7.2016). Fatto salvo l’adempimento delle procedure di approvazione applicabili, 54 dei suddetti Stati e territori si sono impegnati a iniziare la raccolta delle informazioni nel corso del 2016, così da essere pronti per effettuare il primo scambio di dati nel 2017 (sono i cosiddetti early adopters). Negli altri 47 Stati e territori, tra i quali anche la Svizzera, lo scambio automatico di informazioni verrà introdotto nel 2017, cosicché il primo scambio di dati possa avvenire nel 2018.

Lo standard per lo scambio automatico di informazioni disciplina le modalità dello scambio tra due Stati, a intervalli regolari, di informazioni sui conti che una persona fisica o giuridica assoggettata a imposta in un determinato Stato detiene presso un istituto finanziario in un altro Stato. Le informazioni da scambiare devono essere raccolte dagli istituti finanziari del rispettivo Stato e trasmesse alle proprie autorità fiscali le quali, a loro volta, le inoltrano alle autorità fiscali competenti dello Stato con cui vige un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Lo standard specifica anche le informazioni da scambiare. Si tratta, in particolare, di informazioni sui saldi dei conti e su tutti i redditi da capitale (interessi, dividendi, proventi da alienazione e altri redditi) come pure sull’identità dei beneficiari effettivi di questi valori patrimoniali. Oltre a definire il concetto di istituto finanziario tenuto alla comunicazione, lo standard prevede anche regole per l’identificazione del cliente e disposizioni in materia di protezione e di utilizzo dei dati scambiati (cosiddetto «principio di specialità»).

L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato mandati di negoziazione volti a introdurre lo scambio automatico di informazioni. Tali mandati riguardano la negoziazione dello scambio automatico di informazioni con l’Unione europea (UE), con gli Stati Uniti (passaggio dal modello FATCA II al modello FATCA I) e con altri Stati con i quali la Svizzera intrattiene strette relazioni politiche ed economiche. Il 19 novembre 2014 inoltre, in vista dell’introduzione dello standard per lo scambio automatico di informazioni, il Consiglio federale ha firmato l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI)1. Tale accordo ha come obiettivo l’applicazione uniforme dello standard e si basa sull’articolo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa)2.

Il 18 dicembre 2015 l’Assemblea federale ha approvato la Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’Accordo SAI contestualmente alla legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)3. Tanto la Convenzione quanto l’Accordo SAI e la

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