Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 14 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn)
Articolo 22
Capoverso 3
L’ODA critica il fatto che gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione non debbano tenere conto dei cambiamenti delle circostanze nelle loro comunicazioni, sostenendo che ciò contraddirebbe il diritto di essere sentiti e la garanzia della via giudiziaria, principi sanciti dalla Costituzione federale. Per questo motivo si raccomanda che l’applicazione dell’articolo 19 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati (LPD) venga garantita e che gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione diano alla persona oggetto di comunicazione interessata la possibilità di esprimersi in merito alle informazioni prima della trasmissione dei dati.
Sezione 9: Informazioni trasmesse automaticamente dall’estero
Articolo 26
Capoverso 1
Il Cantone SG fa notare che lo scambio di informazioni tra l’AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni non costituisce un proseguimento nazionale dello scambio automatico di informazioni, ma può essere considerato come una sorta di assistenza amministrativa su domanda. A suo avviso, ciò non corrisponde al tenore dell’articolo 21 capoverso 1 LSAI, secondo cui l’AFC inoltra le informazioni che le sono state trasmesse automaticamente dall’estero alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni. Il Cantone SG aggiunge che né questa disposizione né le pertinenti spiegazioni contenute nel messaggio o nel diritto internazionale fanno riferimento all’introduzione di una procedura di richiamo, ragione per cui chiede di sostituire l’articolo 26 con una nuova disposizione che sancisca i particolari per l’inoltro automatizzato di informazioni dall’AFC alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni.
Capoverso 2
L’ASG chiede che venga aggiunto che le informazioni possono essere inoltrate ai Cantoni solo a fini fiscali.
Capoverso 3
Il Cantone ZH è del parere che bisogna rinunciare agli obblighi di comunicazione da parte dei Cantoni, previsti invece al capoverso 3, poiché nella pratica comporterebbero un onere sproporzionato per i Cantoni.
Articolo 27
Capoverso 2
L’ODA critica per motivi relativi alla protezione dei dati la possibilità di collegare in rete i sistemi d’informazione, che a suo parere richiede una verifica indipendente ed esterna della sicurezza in modo da garantire la qualità della cifratura e la sicurezza dei dati sia all’interno che all’esterno.
Capoverso 3
L’ODA aggiunge che la gestione del sistema d’informazione non può essere affidata a terzi. Tuttavia, se ciò dovesse essere possibile, si dovrebbe precisare chiaramente nell’OSAIn che il gestore è sottoposto alla LPD e garantisce per i compiti conferiti dall’AFC una separazione rigorosa dei dati e una sicurezza sufficiente.