Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 14 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn)
In questo contesto il PPD suggerisce che la Svizzera dovrebbe orientarsi non solo agli standard internazionali, bensì anche alle pratiche efficaci adottate dagli altri Stati scambiando unicamente le informazioni più necessarie. A suo avviso bisognerebbe in particolare rinunciare a uno swiss finish proponendo un adeguamento dell’OSAIn una volta consolidata la prassi internazionale.
4.2. Singoli pareri
Sezione 1: Giurisdizioni partecipanti
Articolo 1
I Cantoni LU e TI, il PLR, il PS, Alliance Sud, CP, economiesuisse, Raiffeisen Svizzera, l’ASB, l’USS, l’USAM, Treuhandsuisse, l’ABG, l’UBCS, l’ABPS e l’ASG criticano la qualificazione degli Stati Uniti quale Giurisdizione partecipante chiedendo che vengano eliminati dal relativo elenco. In merito alla questione se gli Stati Uniti debbano essere considerati come Giurisdizione partecipante alcuni pareri suggeriscono di orientarsi alle altre piazze finanziarie, che nel frattempo hanno eliminato gli Stati Uniti dal loro elenco delle Giurisdizioni partecipanti. Secondo gli interpellati, l’Accordo FATCA permetterebbe agli Stati Uniti di attuare uno standard per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali, che però è meno esteso rispetto allo standard globale elaborato dall’OCSE e che – in particolare nel caso della Svizzera – non garantisce affatto la reciprocità, o la garantisce solo parzialmente. A parere del PS e dell’USS, la Svizzera si espone a un rischio reputazionale poiché questa regolamentazione permetterebbe di creare nuove scappatoie fiscali e di eludere il vero scopo dello scambio automatico di informazioni. Dal punto di vista dell’USAM e di Treuhandsuisse, vengono minati gli impegni profusi per aumentare la pressione sugli Stati Uniti, fornendo loro validi argomenti che rafforzano la loro attuale posizione. Per questo motivo essi ritengono che dovrebbe essere innanzitutto la Svizzera, in quanto Giurisdizione leader nell’offshore-banking, a sollevare la questione e chiedere condizioni eque anche a livello internazionale unitamente ad altri Paesi. Anche secondo l’USS tale regolamentazione sarebbe in conflitto con l’obiettivo formulato dal Consiglio federale di creare pari condizioni concorrenziali.
L’ASG chiede inoltre che l’autorità esecutiva comunichi l’elenco delle Giurisdizioni partecipanti in maniera trasparente e lo renda accessibile al pubblico. A questo scopo bisognerebbe eventualmente stabilire nell’OSAIn l’autorità che prende decisioni in merito e la forma in cui tali decisioni vengono emanate.
Sezione 2: Istituti finanziari non tenuti alla comunicazione
Articolo 2
Capoverso 1
Per l’ABPS non è chiara la formulazione del capoverso 1 secondo la quale i veicoli di investimento collettivo sono qualificati come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione, a condizione che tutte le partecipazioni siano detenute da o per il tramite di persone fisiche o enti che non sono persone oggetto di comunicazione. A suo avviso la circostanza che una partecipazione venga detenuta da una persona fisica per conto di terzi non può qualificare un istituto finanziario come non tenuto alla comunicazione. L’ABPS ritiene che si possa abusare di tale diposizione, ragione per cui propone l’adeguamento seguente:
Sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l’articolo 3 capoverso 7 LSAI i seguenti veicoli di investimento collettivo, a condizione che tutte le partecipazioni siano detenute da o per il tramite di persone fisiche o enti che non sono persone oggetto di comunicazione e che siano soddisfatti i presupposti secondo l’articolo 3 capoverso 8 LSAI.