Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 14 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn)
LSAI entreranno in vigore il 1° gennaio 2017, affinché il primo scambio di dati con Stati partner selezionati possa avvenire nel 2018.
In tal modo vengono create le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni, senza tuttavia definire gli Stati partner con i quali verrà introdotto. Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner occorre attivare bilateralmente l’Accordo SAI oppure concludere un trattato internazionale. L’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con Stati partner avviene a seguito dell’approvazione di decreti federali ad hoc da parte del Parlamento. Anche nel caso di un trattato internazionale, l’Assemblea federale è chiamata a pronunciarsi in merito alla sua conclusione. Sulla base dell’Accordo SAI, finora la Svizzera ha firmato un accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE, mentre con un determinato numero di altri Stati ha sottoscritto una dichiarazione comune concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni.
1.2. Contenuto del progetto
Oggetto del presente rapporto esplicativo è l’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn). In essa sono contenute le disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito alla LSAI. L’OSAIn si basa su varie norme di delega previste dalla LSAI, che autorizzano il Consiglio federale a regolamentare i dettagli dello scambio automatico di informazioni. In particolare, definisce altri istituti finanziari non tenuti alla comunicazione e conti esclusi, e disciplina più precisamente gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione. Oltre alle disposizioni esecutive concernenti la LSAI, l’OSAIn prevede anche ulteriori disposizioni necessarie ai fini dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni. Contiene inoltre le disposizioni di esecuzione riguardanti i compiti dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), il sistema d’informazione e, nell’allegato le disposizioni alternative applicabili del commentario dell’OCSE relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari (SCC). L’entrata in vigore dell’OSAIn e delle altre basi giuridiche per lo scambio automatico menzionate in precedenza è prevista per il 1° gennaio 2017.
2. Procedura di consultazione e metodo d’esposizione
2.1. Procedura di consultazione
L’avamprogetto relativo all’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (AP-OSAIn) è stato presentato per parere agli ambienti interessati per un periodo che va dal 18 maggio 2016 al 9 settembre 2016.
Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali, la CDCF, 12 partiti politici, tre associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, 10 associazioni mantello nazionali dell’economia e 36 rappresentanti di ambienti interessati.
Tra gli interpellati hanno partecipato alla consultazione 22 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), la CDCF, quattro partiti politici (PBD, PPD, PLR, PS), quattro associazioni mantello nazionali dell’economia, (economiesuisse, ASB, USS, USAM), nonché 11 rappresentanti di ambienti interessati (Alliance Sud, CP, Expertsuisse, Forum OAD, FSA, ASA, Treuhandsuisse, ABG, UBCS, ABPS, ASG).