Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 14 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn)

4.3. Attuazione da parte dei Cantoni

La maggioranza dei Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, OW, SH, SO, TG, UR, VS, ZG, ZH) e la CDCF giudicano fondamentalmente opportune le disposizioni relative alla trasmissione di informazioni e all’organizzazione e alla gestione del sistema d’informazione. La CDCF, i Cantoni AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG come pure il PPD ritengono necessario che, ai fini di un’efficace attribuzione automatizzata delle comunicazioni dall’estero ai singoli soggetti fiscali, le informazioni finanziarie comunicate in una valuta estera vengano convertite in franchi svizzeri a livello federale già prima dell’inoltro ai Cantoni e che anche questi importi vengano comunicati. La CDCF e i Cantoni AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG e ZH aggiungono che al momento dell’attuazione occorre assicurarsi che la procedura di richiamo sia allestita in modo tale da risultare il più possibile semplice e razionale per le autorità fiscali cantonali e che i canali di informazione utilizzati vengano definiti d’intesa con i Cantoni. Ritengono inoltre che bisognerà fare in modo che i Cantoni non siano gravati da costi d’infrastruttura e del personale sproporzionati, ai quali non potrebbero far fronte considerata la loro difficile situazione in materia di risorse. Infine, ad avviso della CDCF e dei Cantoni AG, AI, AR, FR, GE, GL, JU, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG e ZH, la Confederazione deve garantire che le informazioni trasmesse dall’estero e non attribuibili automaticamente ai singoli soggetti fiscali vengano elaborate manualmente, poiché solo in questo modo è possibile migliorare lo sfruttamento del substrato fiscale esistente e limitare la sottrazione d’imposta internazionale.

4.4. Ulteriori osservazioni

Alliance Sud chiede una rapida estensione dello scambio automatico di informazioni ai Paesi in via di sviluppo, aggiungendo che l’attuale limitazione dei mandati di negoziazione all’UE, agli Stati Uniti e agli Stati con i quali esistono strette relazioni economiche e politiche è in contrasto con la necessaria coerenza della politica di sviluppo. Ritiene problematica l’esigenza di reciprocità chiesta dal Consiglio federale, poiché implica che i Paesi in via di sviluppo abbiano precedentemente allestito un’infrastruttura e un’amministrazione costose per il rilevamento e la trasmissione di informazioni finanziarie. Considerate le risorse limitate dei Paesi interessati, Alliance Sud ritiene che questo fattore possa frenarli nell’adottare lo scambio automatico di informazioni e propone pertanto di prevedere nell’OSAIn una deroga temporanea al principio della reciprocità per i Paesi in via di sviluppo che non costituiscono centri finanziari importanti.

Il Cantone FR fa notare che la procedura per la scelta del canale di trasmissione delle informazioni tra i Cantoni e l’AFC non è ancora del tutto concretizzata. Per motivi legati ai costi, il Cantone FR privilegia la soluzione esistente Full Sedex, unitamente a 24 altri Cantoni (sondaggio effettuato dalla Conferenza svizzera delle imposte).

L’ODA ritiene che l’OSAIn debba prevedere rimedi giuridici che consentano alle persone oggetto di comunicazione di rettificare i dati inesatti già prima della trasmissione dei dati, aggiungendo che, secondo l’articolo 19 LSAI, questo diritto può essere fatto valere solo in relazione ai dati già trasmessi. A suo avviso questo modo di procedere viola la disposizione costituzionale (art. 29 cpv. 2 Cost.) che sancisce il diritto di essere sentiti. Se erroneamente dovessero essere trasmessi dati inesatti all’AFC, l’ODA chiede che l’OSAIn preveda per gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione l’obbligo di informare l’AFC al riguardo. Al contempo, in questi casi, non si dovrebbe procedere alla trasmissione di dati all’estero finché non si è in possesso di dati completi e corretti. L’ODA chiede inoltre di introdurre una disposizione che, in presenza di indizi sulla residenza in diversi Stati, obblighi gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione a informare i titolari di conto prima di trasmettere i dati all’AFC. I titolari di conto dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente per correggere i dati. Nel caso in cui essi non dovessero dare