Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 14 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn)
Articolo 8
I Cantoni LU e TI, il PPD, economiesuisse, Raiffeisen Svizzera, l’ASB, l’USAM, l’ABG, l’UBCS e l’ASG ritengono il saldo o valore stabilito per i conti non rivendicati di 1000 franchi al massimo troppo basso per il contesto svizzero. Secondo quanto riportato dall’OCSE si tratta solo di un valore indicativo, che gli Stati non devono superare in modo sostanziale nell’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni nel diritto nazionale. Dato che per i conti non rivendicati è possibile escludere quasi del tutto il rischio di sottrazione d’imposta, il Cantone LU, il PPD, economiesuisse, Raiffeisen Svizzera, l’ASB, l’USAM, l’ABG, l’UBCS e l’ASG ritengono opportuno aumentare l’importo a 10 000 franchi. Il Cantone TI suggerisce di rinunciare completamente a una soglia massima per i conti non rivendicati.
Articolo 9
Ad avviso di Raiffeisen Svizzera bisognerebbe trattare come conti esclusi anche quelli per i quali si può provare che sono esentati dall’imposta nello Stato di residenza, dato che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta.
L’ABG chiede una precisazione riguardo ai documenti sui quali un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può basarsi per identificare i conti esclusi nello Stato di residenza del titolare del conto.
Articolo 10
La FTAF chiede che la disposizione facoltativa sia sostituita da una formulazione vincolante:
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare trattano come conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti delle associazioni, a condizione che queste ultime siano costituite e organizzate in Svizzera secondo gli articoli 60–79 CC e non perseguano un fine economico.
Articolo 11
L’ASG fa notare che sebbene le successioni (estates) possano essere titolari di diritti e obblighi, non per questo hanno una personalità giuridica propria. Essa chiede quindi di sostituire l’espressione «successione con personalità giuridica propria» con l’espressione «successione titolare di diritti e obblighi».
La FTAF chiede una formulazione vincolante anche per questa disposizione:
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare trattano i conti di persone defunte, fino allo scioglimento della comunione ereditaria, come conti il cui unico titolare è una successione con personalità giuridica propria quindi come conti esclusi, a condizione che il decesso della persona sia stato loro comunicato mediante un testamento già aperto, da un atto di morte o in altra forma adeguata.
Nuove disposizioni proposte
Conti di fiduciari o di organismi di autodisciplina
La FTAF sostiene che l’esclusione di cosiddetti conti escrow non dovrebbe essere riservata solo ad avvocati o notai, ma dovrebbe essere estesa anche ai conti di fiduciari o di organismi di autodisciplina (OAD).