Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 14 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 11Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn)

pertanto questi depositi presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta.

Conti preesistenti di enti il cui saldo o valore aggregato non supera 250 000 franchi

La FTAF esige che anche i conti preesistenti di enti con un saldo o valore aggregato inferiore a 250 000 dollari americani vengano esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni. Nella fattispecie si tratterrebbe di conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta, ragione per cui il loro inserimento nella categoria di conti esclusi sarebbe giustificato.

Conti che non richiedono l’identificazione dell’avente economicamente diritto

Raiffeisen Svizzera chiede che siano considerati conti esclusi tutti i conti per i quali non deve essere identificato l’avente economicamente diritto in base alle procedure di adeguata verifica secondo gli obblighi di antiriciclaggio ai quali l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione è soggetto. Altrimenti bisognerebbe introdurre una disposizione che autorizzi esplicitamente gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione ad applicare per la determinazione delle persone che esercitano il controllo su una NFE passiva (ossia l’avente economicamente diritto o il detentore del controllo) gli obblighi di adeguata verifica applicabili nel singolo caso secondo gli obblighi di antiriciclaggio ai quali l’istituto finanziario svizzero è soggetto. Per i casi che secondo queste regole non richiedono la determinazione della persona che esercita il controllo, Raiffeisen Svizzera ritiene che non debbano essere applicate in via sussidiaria le regole dello SCC.

Sezione 6: Precisazione degli obblighi generali di comunicazione

Articolo 16

Capoverso 5

L’USAM, Treuhandsuisse e l’ABPS chiedono di precisare che per altri redditi non si intendano gli aumenti di valore.

Nuove disposizioni proposte

Il Cantone TI fa notare che, secondo l’articolo 17 LSAI, ogni trustee residente in Svizzera è autorizzato a effettuare la comunicazione all’autorità competente per un trust che in un altro Stato è considerato un istituto finanziario tenuto alla comunicazione secondo il diritto di tale Giurisdizione. Questi trustee possono ricorrere anche prestatori di servizi esterni per ottemperare ai loro obblighi di comunicazione e adeguata verifica. Per questo motivo il Cantone TI ritiene necessario precisare nella sezione 6 che l’articolo 17 LSAI sia applicabile anche ai prestatori di servizi esterni di questi trustee.

Sezione 7: Precisazione degli obblighi di adeguata verifica

Articolo 21

Capoverso 1

L’ABG chiede di precisare che il conto non deve essere bloccato anche allo scadere del secondo anno civile.

Capoverso 2

Secondo il PBD è giustificato che nell’ottica delle realtà pratiche si rinunci a un blocco generale del conto, chiedendo però di precisare, per motivi legati alla certezza del diritto, cosa si intenda con l’espressione «adoperarsi in misura ragionevole». L’ASG raccomanda al riguardo un’interpretazione e un’applicazione orientate ai clienti.