Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 14 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn)

Capoverso 2

L’ASG considera la disposizione del presente capoverso giuridicamente e tecnicamente non applicabile. Un investimento collettivo di capitale che investe in altri veicoli di partecipazione potrebbe non essere in grado di determinare le persone che esercitano il controllo su tali veicoli. Sarebbe invece opportuno stabilire nell’OSAIn che gli investimenti di questo tipo sono esclusi se le entità non finanziarie (Non Financial Entities; NFE) in questione confermano che i loro investitori sono unicamente istituti finanziari.

Nuove disposizioni proposte

Fornitori di moneta elettronica

Dato che non è possibile evincere né dallo SCC né dalla LSAI come trattare i fornitori di moneta elettronica, per garantire la certezza del diritto il PLR, economiesuisse, Raiffeisen Svizzera, l’ASB, la SPA, l’ABG e l’UBCS chiedono una regolamentazione esplicita nell’OSAIn. In Gran Bretagna, Lussemburgo o Liechtenstein, ad esempio, ai fini dello scambio automatico di informazioni i fornitori di moneta elettronica sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione, ragion per cui i suddetti interpellati sottolineano la necessità di trovare una soluzione corrispondente per la Svizzera. La SPA suggerisce come soluzione quanto meno di qualificare i veri fornitori di moneta elettronica come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione, aggiungendo che il rischio di abusi è minore per via delle differenze tra un conto di moneta elettronica e un conto di deposito (cfr. le spiegazioni relative alla sezione 3). A suo avviso esiste una forte analogia con l’emittente qualificato di carte di credito. Economiesuisse, Raiffeisen Svizzera, l’ASB, l’ABG e l’UBCS esigono quindi che i fornitori di moneta elettronica vengano qualificati come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione, a condizione che soddisfino le stesse condizioni degli emittenti qualificati di carte di credito. Al riguardo aggiungono che, in particolare, un pagamento eccedente 50 000 franchi da parte di un cliente debba essere rimborsato entro 60 giorni. La SPA chiede almeno l’applicazione di questa soluzione.

Associazioni costituite e organizzate in Svizzera

Raiffeisen Svizzera sottolinea che le associazioni possono qualificarsi come istituti finanziari e, a seconda dall’attività, potrebbero persino avere il carattere di un ente di investimento o di una NFE passiva. Essa ritiene pertanto necessario esaminare se queste associazioni possano essere escluse dal campo d’applicazione dello scambio automatico di informazioni.

Avvocati o notai che esercitano l’attività di intermediari finanziari

L’ODA propone di escludere dal campo d’applicazione dello scambio automatico di informazioni gli avvocati e i notai che esercitano l’attività di intermediari finanziari per conto di un cliente, a condizione che l’istituto finanziario in Svizzera o all’estero attraverso il quale è gestito il conto del cliente sia tenuto alla comunicazione e quindi ad osservare gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica nel quadro dello scambio automatico di informazioni.

Sezione 3: Conti esclusi

Articolo 6

Secondo il PS e Alliance Sud, i cosiddetti «Panama Papers» hanno mostrato che numerose società anonime offshore erano gestite dalla Svizzera da avvocati e fiduciari, senza essere assoggettate ad alcun obbligo di adeguata verifica. Per escludere un rischio reputazionale per la piazza finanziaria svizzera, il PS raccomanda di formulare l’articolo 6 in maniera più restrittiva, mentre Alliance Sud chiede di stralciarlo.