Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 47 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 32Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OAPuE
Riferimento/no. incarto: COO.2180.109.7.236578 / 239/2017/00006
Al momento della certificazione il notaio non può valutare in maniera definitiva se un determinato attributo sia o meno «giuridcamente rilevante» o se possa divenirlo in futuro. Pertanto, questa parte della frase è da cancellare. Occorre inoltre chiarire che tali attributi si riferiscono alla firma e non alle caratteristiche elettroniche del documento. La disposizione va riformulata nel modo seguente: «la validità e la qualità della firma, compresi eventuali suoi attributi»234.
Cpv. 5
Questo capoverso è da cancellare in osservanza delle altre osservazioni del VbN sull’articolo 13 P-OAPuE.235
5.4.2.6 Art. 14 e 15 P-OAPuE
Diversi partecipanti fanno notare che l’autenticità di una firma può essere certificata anche in modo diverso che con l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale o mediante il riconoscimento della firma come propria da parte del firmatario236. Viene menzionata, ad esempio, la certificazione sulla base del confronto con una firma depositata presso il notaio o del riconoscimento della firma come autentica da parte del notaio237. Viene menzionata anche la possibilità dell’apporto di una firma in una sessione telematica accompagnata da colloquio telefonico con il pubblico ufficiale238. Quindi per il verbale di cui agli articoli 14 capoverso 2 e 15 capoverso 1 P-OAPuE vengono fatte diverse proposte di modifica: ad esempio la formulazione «è stata apposta in modo visibile per il pubblico ufficiale» e «è stata manifestamente apposta personalmente»239 oppure l’aggiunta di una lettera c con la formulazione «è autentica senza alcun dubbio»240.
Analogamente a quanto previsto all’articolo 2 P-OAPuE, un partecipante propone di integrare gli articoli 14 e 15 P-OAPuE prevedendo che anche segni a mano possano essere certificati241.
5.4.2.7 Art. 14 P-OAPuE
In merito a questa disposizione è stato osservato quanto segue.
Cpv. 2
La disposizione intacca la competenza cantonale per l’organizzazione della procedura di realizzazione dell’atto pubblico, poiché definisce le specificità per la certificazione della conformità e la relativa formulazione. La disposizione è da formulare nel modo seguente: «L’ufficiale pubblico aggiunge al documento elettronico la sua formula di certificazione»242.
5.4.2.8 Art. 15 P-OAPuE
In merito a questa disposizione è stato osservato quanto segue.
In generale
L’applicazione di questa disposizione dovrebbe essere limitata agli uffici dello stato civile. Per gli uffici del registro fondiario e del registro di commercio, invece, sarebbe
234 VbN, pag. 5 seg.
235 VbN, pag. 5 seg.
236 Cfr. SO, pag. 2; GE, allegato, pag. 4; VbN, pag. 6; FSN, pag. 6.
237 GE, allegato, pag. 4; FSN, pag. 6.
238 VbN, pag. 6.
239 VbN pag. 6; FSN, pag. 6.
240 SO, pag. 2.
241 SO, pag. 2.
242 GE, allegato, pag. 4.