Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 47 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OAPuE

Riferimento/no. incarto: COO.2180.109.7.236578 / 239/2017/00006

più opportuna una nuova regola che disciplini il riconoscimento di atti che i privati consegnano o inviano per mail. L’articolo 32 dell’ordinanza sul registro fondiario (ORF) copre tutti i casi di certificazione da parte del registro fondiario di copie di un estratto del registro. Questioni procedurali riguardano invece soprattutto le iscrizioni elettroniche da parte di privati o meglio le modalità di riconoscimento delle firme di tali iscrizioni conformemente all’articolo 15 capoverso 1 lettera b P-OAPuE. È opportuno disciplinare questa fattispecie nell’ORF.243

Cpv. 2

 Questa disposizione interferisce con la competenza cantonale sulla procedura di realizzazione dell’atto pubblico, definendo le specificità per la certificazione della conformità e per la relativa formulazione. La disposizione è da formulare nel modo seguente: «In caso di certificazione elettronica di una firma elettronica, l’ufficiale pubblico aggiunge al documento elettronico la sua formula di certificazione»244.

5.5 Emolumenti

5.5.1 Osservazioni generali

Diversi partecipanti, ossia otto Cantoni e un’organizzazione, accolgono in linea di massima con favore o ritengono ragionevole il disciplinamento degli emolumenti245. Inoltre, diversi punti fondamentali del disciplinamento sono espressamente approvati. Ad esempio, cinque Cantoni e due organizzazioni si esprimono positivamente in merito al modello di finanziamento in base all’utenza dell’UPReg246. Oltre alla circostanza che registrazione e gestione dei pubblici ufficiali nel registro rimangono gratuiti247, diversi partecipanti accolgono con favore il rilascio gratuito ai sensi dell’art. 19 P-OAPuE (in tale contesto si sottolinea che altrimenti per le conferme interne gli emolumenti sarebbero elevati, ad esempio per il registro di commercio del Cantone di Zurigo circa 800 000–1 000 000 di franchi)248. A giudizio di un partecipante, l’emolumento soddisfa i requisiti posti da dottrina e giurisprudenza ed è conforme all’ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1)249. Viene altresì menzionata positivamente la trasparenza risultante dal fatto che il disciplinamento degli emolumenti sia previsto nell’OAPuE stessa250.

Diversi partecipanti tuttavia si esprimono anche negativamente rispetto al disciplinamento degli emolumenti. Vengono sollevati tanti punti critici, di diversa natura. Anche se i motivi del rifiuto sono divergenti, sei partecipanti rifiutano espressamente in toto il disciplinamento degli emolumenti e tre partecipanti chiedono anche in futuro l’uso gratuito dell’UPReg.

Uno dei suddetti partecipanti propone la soppressione della quarta sezione dell’ordinanza, in quanto rifiuta del tutto l’introduzione di qualsiasi nuovo emolumento e di qualsiasi aumento251. Altri tre partecipanti chiedono, al fine di promuovere la comunicazione elettronica, che l’UPReg continui a essere offerto gratuitamente o che perlomeno si prenda in considerazione una tale offerta252. Un altro partecipante lamenta che il rapporto esplicativo non contiene alcun riferimento ai costi di gestione dell’UPReg, ragione per cui non è possibile valutare l’introduzione degli emolumenti e tantomeno il loro ammontare. Visto che manca una giustifi-

243 BE pag. 4; in merito cfr. pure infra 6.

244 GE Annex pag. 4 seg.

245 SO pag. 3; TI pag. 2; AR pag. 2; FR pag. 2; JU pag. 2; NE pag. 2; SZ pag. 3; la ritengono sostenibile: SH pag. 1; USC pag. 1.

246 TI pag. 2; AR pag. 2; cfr. anche TG pag. 2; JU pag. 2; NE pag. 2; USC pag. 1; HEV pag. 2.

247 TG pag. 2.

248 ZH pag. 4; cfr. anche SO pag. 3; JU pag. 2; con riserva anche USC pag. 2 e AVZ pag. 1.

249 TI pag. 2.

250 USS pag. 1.

251 USAM pag. 2.

252 NW pag.1; OW pag. 2; VbN pag. 6 con rimando a SuisseID che, dal 1. gennaio 2017, viene rilasciato gratuitamente.